Cambio di destinazione in sanatoria e doppia conformità al titolo legittimo (TAR Puglia n. 1401 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per cambio di destinazione d’uso è legittimo quando difetta il requisito della doppia conformità urbanistica ed edilizia, da verificare sia al momento dell’esecuzione dell’intervento sia a quello della domanda. Il presupposto della legittima realizzazione, richiesto dall’art. 1, comma 3, lett. a) e art. 4, comma 1, lett. b), L.R. Puglia n. 33/2007, non sussiste se il titolo originario è stato dichiarato inefficace dal Comune e tale statuizione non è stata impugnata. In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni ostative per resistere all’annullamento. La sopravvenuta sospensione degli effetti dell’ingiunzione a ripristino non determina interesse all’impugnazione quando il diniego di sanatoria sia conforme a legge.
Il Fatto
Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società di costruzioni e socio accomandatario di una s.a.s., ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha accertato la parziale inefficacia di una D.I.A. del 2009, presentata ai sensi dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, con cui erano stati trasformati box e locali tecnici in monolocali abitativi, e ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi. Con motivi aggiunti ha esteso il gravame al silenzio-diniego e poi al diniego espresso opposto all’istanza di accertamento di conformità presentata ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e alla L.R. Puglia n. 33/2007, dolendosi anche del mancato accesso a una nota della Polizia locale.
Il Tribunale ha concesso in un primo momento la tutela cautelare, poi sospeso l’efficacia dell’ordinanza di demolizione respingendo l’istanza quanto al diniego di sanatoria. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge ricorso e motivi aggiunti. La questione centrale riguarda i presupposti del cambio di destinazione d’uso in sanatoria: la doppia conformità e la legittima realizzazione dell’immobile. Richiamato l’art. 1, comma 3, lett. a) e l’art. 4, comma 1, lett. b), L.R. Puglia n. 33/2007, il TAR rileva che il titolo originario è stato dichiarato inefficace con provvedimento rimasto inoppugnato in parte qua. Ne deriva il difetto del presupposto fondante l’accesso al recupero abitativo.
La sentenza esamina poi gli ulteriori motivi di diniego: la mancanza dell’atto unilaterale d’obbligo relativo agli spazi per parcheggi pertinenziali ex art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), L.R. n. 33/2007; l’assenza di illuminazione naturale diretta e del rapporto di aeroilluminazione prescritto dal D.M. 05/07/1995; la non riconducibilità dei box alla nozione di seminterrato ex art. 2, comma 1, lett. b), L.R. n. 33/2007 ratione temporis vigente. Le relazioni tecniche di parte sono ritenute mere asserzioni, prive di valore probatorio.
Quanto ai box trasformati in monolocali, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui non sono consentite sanatorie di opere caratterizzate dall’esigenza di ulteriori interventi edilizi (TAR Genova sez. II, 9.5.2024, n. 339). Sottolinea inoltre che, dinanzi a un atto plurimotivato, la legittimità di una sola giustificazione è sufficiente a sostenerlo (Cons. Stato Sez. VI, 2.7.2024, n. 5816).
Sull’accesso alla nota della Polizia locale, il TAR osserva che il documento è stato depositato in giudizio, con conseguente infondatezza delle censure. Quanto all’ingiunzione a ripristino, il Comune ne ha sospeso gli effetti ex art. 21-quater legge n. 241/1990; il Collegio ritiene che dall’eventuale accoglimento del motivo non deriverebbe alcuna utilità, essendo il diniego di sanatoria legittimo. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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