Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 1211 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso. L’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 impedisce l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni prima del decorso di tale termine, ma non ne preclude l’ottemperanza ove il termine sia maturato. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inadempienza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza liquidare alcun compenso per tale attività.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Lazio chiedendo l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente — condannando il Ministero a corrispondere una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio e le spese di lite.
Il titolo, formato dal giudice ordinario, è passato in giudicato ed è stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione. Poiché il Ministero non vi ha dato esecuzione, la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza delle condizioni dell’azione. Sul piano processuale, rilevano la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra quella notifica e la notificazione del ricorso introduttivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Nel merito, il Tribunale osserva che non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Da ciò discende l’obbligo dell’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio fissato in dispositivo.
Quanto all’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio accoglie la richiesta della ricorrente e nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio. Il commissario, con facoltà di delega, provvederà nei successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari. Nessun compenso è liquidato per tale attività, rientrando l’onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono regolate secondo il criterio della soccombenza e liquidate in dispositivo, comprensive delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate.
Il ricorso è dunque accolto, con ordine di esecuzione del titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e con nomina del Commissario per il caso di ulteriore inadempienza.
Nota della Redazione
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