Ottemperanza al giudicato del giudice di pace e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1253 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sulla pubblica amministrazione incombe l’obbligo giuridico di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, secondo quanto prefigurato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il giudizio di ottemperanza accerta tale obbligo e assegna all’amministrazione un termine per adempiere, decorrente dalla notificazione della sentenza ad opera della parte ricorrente. Decorso inutilmente il termine, il giudice nomina un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione inottemperante, con compenso posto interamente a carico di quest’ultima. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono il principio della soccombenza.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Cirò, accogliendo una domanda risarcitoria, con sentenza n. 500/2017 del 28 settembre 2017 condannava l’amministrazione provinciale di Crotone a pagare alla parte attrice la somma di € 5.000,00 oltre interessi dalla domanda, nonché a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 1.990,00, con distrazione in favore del difensore.

La provincia non corrispondeva spontaneamente quanto statuito. Il creditore e il difensore distrattario proponevano quindi ricorso in ottemperanza per ottenere la condanna dell’amministrazione a dare esatta esecuzione al giudicato. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio, malgrado la rituale notificazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione dimessa risulta che la sentenza del giudice di pace è passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di non proposta impugnazione rilasciata il 16 dicembre 2022. La sentenza è stata munita di formula esecutiva il 10 aprile 2018 e notificata il 7 maggio 2018.

Da tale notificazione il TAR fa decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30 del 1997, per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il termine risulta ampiamente decorso.

Il giudice richiama quindi l’obbligo giuridico delle pubbliche amministrazioni di dare esatta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali divenuti definitivi, espressamente prefigurato dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e costantemente affermato in giurisprudenza (T.A.R. Campania – Napoli, sez. V, sent. 3 ottobre 2022, n. 6096/2022).

Su queste basi il TAR dichiara l’obbligo dell’amministrazione provinciale di corrispondere ai ricorrenti le somme indicate nella sentenza, comprensive di accessori e spese, e assegna un termine di sessanta giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente.

In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il prefetto di Crotone, con facoltà di delega a un funzionario della stessa prefettura, che provvede su istanza della parte ricorrente entro sessanta giorni dal ricevimento. Il compenso del commissario è posto interamente a carico dell’amministrazione intimata, con liquidazione in separato provvedimento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico della parte soccombente, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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