Daspo antirissa provinciale e riserva di giurisdizione: il TAR dichiara il proprio difetto dopo la Consulta (TAR Lombardia n. 4150 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso e stazionamento presso tutti i pubblici esercizi presenti nell’intero territorio provinciale, adottato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017, incide sulla libertà personale e non sulla libertà di circolazione. Tale misura deve essere sottoposta alla convalida dell’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989, come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 20 del 2026. Ne deriva che la cognizione delle controversie relative a tali provvedimenti spetta al giudice ordinario, restando il giudice amministrativo privo di giurisdizione per effetto della riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR i provvedimenti con cui il Questore di Milano aveva loro vietato, per un anno, di accedere e stazionare nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici presenti nell’intera Città metropolitana, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017. I provvedimenti traevano origine dagli eventi verificatisi nella notte del 4 ottobre 2025, allorché un gruppo di soggetti, dopo alcuni atti vandalici, aveva creato disordini presso un esercizio commerciale, circondando e colpendo una volante della Polizia e causando lesioni a tre agenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2026, ha qualificato i provvedimenti impugnati come daspo antirissa aggravato a estensione provinciale, caratterizzato dall’ampiezza territoriale del divieto. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, d.l. n. 14/2017 nella parte in cui non prevede l’applicazione della procedura di convalida di cui all’art. 6, commi 3 e 4, l. n. 401/1989, ritenendo che la misura, per la sua estensione, incida sulla libertà personale e non sulla mera libertà di circolazione.
La declaratoria di illegittimità, in quanto sentenza additiva di procedura, opera anche per i rapporti pendenti, come quello in esame, travolgendo i provvedimenti non ancora convalidati dall’autorità giudiziaria. Ne consegue che la posizione giuridica dei ricorrenti non è più di interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, con conseguente spostamento della giurisdizione in favore dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, riservando al giudice ordinario ogni valutazione sulla validità ed efficacia dei provvedimenti, e ha compensato le spese in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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