Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 31 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., definisce la controversia nel merito e postula una sopravvenuta attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da soddisfarlo in modo pieno e irretrattabile. Quando invece la sopravvenienza, di fatto o di diritto, non è satisfattiva ma rende soltanto inutile l’annullamento dell’atto impugnato, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità presuppone la nuova situazione rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso e non richiede la piena soddisfazione della pretesa. La relativa qualificazione spetta al giudice sulla base di quanto allegato e documentato in atti.

Il Fatto

La ricorrente, un istituto religioso erogatore di prestazioni sanitarie accreditate, ha impugnato la DGR Lombardia n. XI/4773 del 26 maggio 2021 nelle parti in cui fissava il budget di specialistica ambulatoriale 2021, subordinava a consuntivo l’incremento legato alla soppressione del superticket e includeva nel budget le attività diagnostiche e vaccinali connesse all’emergenza Covid-19. Ha impugnato altresì la delibera del Direttore Generale dell’ATS competente e il contratto di esercizio 2021, chiedendone l’annullamento e, in via consequenziale, la declaratoria di nullità o inefficacia delle clausole applicative della delibera regionale.

La Regione si è costituita con comparsa di mero stile. In vista dell’udienza la ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto dalle Amministrazioni, per l’esercizio 2021, l’incremento di risorse legato alla soppressione del superticket e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e comunque il venir meno dell’interesse alla coltivazione dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella distinzione tra due esiti processuali che la parte aveva sovrapposto: la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8176 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 302 del 2023, il Tribunale chiarisce che la prima presuppone una sopravvenienza integralmente satisfattiva, mentre la seconda segue a una situazione nuova, non satisfattiva, ma idonea a rendere inutile l’annullamento.

Nel caso concreto, la ricorrente ha ottenuto l’incremento di risorse legato alla soppressione del superticket, ma da quanto allegato e documentato in atti non emerge che la pretesa sia stata pienamente soddisfatta. Manca dunque il presupposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., richiamato sul punto anche TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2747 del 2023.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, depositata dalla difesa della ricorrente, vale allora come rinuncia alla coltivazione dei motivi e conduce alla declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Tribunale non ravvisa i presupposti per qualificare diversamente l’esito, non essendo dimostrata la piena satisfazione.

Le spese di lite sono compensate. Il Collegio valorizza la limitata attività difensiva della resistente, la natura in rito della decisione e la circostanza che la dichiarazione di carenza di interesse è stata formulata in modo leale e tempestivo, alla luce delle sopravvenienze successive alla proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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