Tenuità tentato furto irrilevante per guardia giurata non armata e buona condotta (TAR Sicilia n. 2986 del 06.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rinnovo del titolo di guardia particolare giurata, il requisito della buona condotta richiesto dall’art. 138 del R.D. n. 773/1931 va accertato con il medesimo rigore anche quando l’attività sia svolta in forma non armata, poiché la circostanza non attenua l’esigenza di affidabilità connessa alla custodia dei beni altrui. La non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e l’archiviazione penale non elidono il fatto storico, che l’Amministrazione conserva il potere di valutare autonomamente in sede amministrativa. Il giudizio prefettizio può fondarsi anche su un unico episodio, ove questo sia di peculiare pregnanza rispetto agli interessi tutelati, e non richiede un accertamento di pericolosità sociale. Il giudicato cautelare non è assimilabile al giudicato in senso stretto e la sua violazione non determina la nullità dell’atto amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente svolge dal 2006 il servizio di guardia particolare giurata non armata presso una società di servizi aeroportuali. Il datore di lavoro ha inoltrato alla Prefettura l’istanza di rinnovo biennale del decreto di nomina. Dall’istruttoria è emerso che la lavoratrice era stata deferita all’Autorità giudiziaria per un tentato furto di generi alimentari in un supermercato; il procedimento si è chiuso con archiviazione per particolare tenuità del fatto.

La Prefettura ha respinto l’istanza per difetto del requisito di buona condotta. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare disponendo il riesame; all’esito la Prefettura ha confermato il diniego, aggiungendo un ulteriore profilo ostativo. La ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento con motivi aggiunti, deducendo eccesso di potere, violazione degli artt. 11 e 138 TULPS e violazione del giudicato cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: il riesame disposto in sede cautelare ha restituito alla Prefettura l’intero potere decisionale, con la conseguenza che l’interesse si è trasferito sull’atto successivo, impugnato con i motivi aggiunti.

Nel merito, il TAR ricostruisce la disciplina dell’art. 138 TULPS, nella lettura costituzionalmente conforme resa dalla Corte costituzionale n. 311 del 1996, che ha espunto il parametro dell’“ottima condotta”. La funzione di tutela del patrimonio altrui impone tuttavia una condotta irreprensibile e immune da censure, oggetto di ampio potere discrezionale, censurabile solo per irrazionalità o incoerenza.

Quanto al rilievo dell’archiviazione, il Collegio richiama il principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio amministrativo: la causa di non punibilità non rende il fatto inoffensivo, ma riflette una scelta di opportunità della pena, e l’archiviazione non elide il fatto storico. Il contegno ascritto — tentato furto — è di per sé indicativo della mancanza del requisito, anche in ragione della specificità della condotta rispetto ai beni che la guardia è chiamata a vigilare. La natura non armata del servizio non rende meno rigoroso l’accertamento, non emergendo profili di irragionevolezza o sproporzione nel bilanciamento degli interessi.

Il TAR esclude poi la violazione del giudicato cautelare: le ordinanze cautelari sono per natura insuscettibili di passare in giudicato e l’art. 21-septies della legge n. 241/1990 sanziona con la nullità solo la violazione del giudicato su una sentenza. La Prefettura ha comunque svolto il riesame nel rispetto delle coordinate impartite, essendo libera di adottare un atto di identico contenuto su motivazione diversa. Assorbiti i motivi ulteriori, essendo sufficiente che una sola ragione ostativa regga al vaglio. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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