Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1650 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo emesso dal giudice ordinario e la mancata prova dell’esecuzione da parte dell’amministrazione, dichiara l’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria, detratto quanto già corrisposto. A tal fine assegna all’ente un termine perentorio per l’esecuzione, decorrente dalla notificazione della sentenza. In caso di inerzia nomina commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda nell’ulteriore termine fissato su istanza della parte, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza sostanziale dell’ente.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Crotone, con sentenza del 15 febbraio 2024, n. 46, ha condannato il Comune di Casabona al pagamento, in favore di una ricorrente, di una somma a titolo di risarcimento del danno alla persona, oltre interessi e spese, e al rimborso delle competenze professionali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’ente. Non essendo intervenuto alcun pagamento, la creditrice e il difensore hanno proposto due distinti ricorsi per ottemperanza davanti al TAR Calabria. L’amministrazione, ritualmente evocata, non si è costituita in nessuno dei due giudizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi per evidenti ragioni oggettive, trattandosi dell’ottemperanza del medesimo titolo: la pretesa della parte e quella del difensore distrattario costituiscono articolazioni della stessa obbligazione discendente dalla decisione del giudice di pace.

Sul piano sostanziale, il Tribunale rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria consacrata nella decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente, peraltro, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento: l’assenza di allegazioni difensive rende incontestata l’inerzia.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il giudice dichiara l’obbligo del Comune di provvedere al pagamento delle somme liquidate, al netto di quanto già eventualmente corrisposto, e assegna il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza a cura della ricorrente.

Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Strongoli, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, perché provveda, su istanza della parte, entro i successivi novanta giorni, avvalendosi dei poteri necessari e curando anche il pagamento delle spese liquidate. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, dietro sua richiesta, e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Quanto alle spese, il Collegio le liquida in favore di ciascuna parte ricorrente, con attribuzione al procuratore dichiaratosi distrattario per la creditrice, oltre rimborso del contributo unificato, spese generali, IVA e CPA. La sentenza è dichiarata eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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