Decadenza dalla concessione demaniale per inadempimento e conclusione dei lavori (TAR Calabria n. 1653 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dall’autorizzazione all’occupazione temporanea di area demaniale marittima è legittima quando l’amministrazione dimostri, anche mediante il certificato di collaudo, l’avvenuta conclusione dei lavori cui era ricollegata la durata del titolo, essendo venuto meno il termine finale dell’assentimento. Integra inoltre l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 47, comma 1, lett. e) cod. nav. l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento, allorché il concessionario non contesti il cattivo uso dell’area accertato in sede di vigilanza. Il giudice amministrativo, ove il fatto costitutivo della decadenza risulti provato, rigetta il ricorso avverso il provvedimento espulsivo.

Il Fatto

Il Comune di Catanzaro ha dichiarato la società ricorrente decaduta dall’autorizzazione temporanea demaniale rilasciata nel 2013 per l’utilizzo di un’area del porto, destinata a sede dell’attività di rimessaggio e a spazio per il ricovero delle imbarcazioni. Il provvedimento si fondava su due presupposti: la conclusione dei lavori di valorizzazione turistico-commerciale del porto, attestata dal collaudo, e una serie di irregolarità rilevate in sede di vigilanza, tra cui l’uso di container non idonei, l’assenza di canalizzazione delle acque, la presenza di olio esausto e di rifiuti, nonché l’assenza di titolo per l’esercizio dell’attività economica.

La società ha impugnato la determina davanti al TAR Calabria, negando la conclusione dei lavori e richiamando una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7398 del 2019, che in altra sede aveva escluso la prova del completamento delle opere. Ha inoltre dedotto di aver rimosso i materiali contestati e di aver conferito l’olio esausto a ditta autorizzata, lamentando l’interferenza del provvedimento con l’attività di bonifica conseguente al dissequestro penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come palesemente infondato e affronta separatamente i due profili posti a base della decadenza. Quanto al primo, osserva che la precedente pronuncia del Consiglio di Stato n. 7398 del 2019 aveva escluso la prova del completamento dei lavori in quel diverso giudizio; nel presente, tuttavia, l’amministrazione ha prodotto il certificato di collaudo delle opere, con la conseguenza che deve ritenersi dimostrata la conclusione dei lavori e il venir meno dell’efficacia temporale dell’autorizzazione.

Quanto al secondo profilo, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha contestato il cattivo uso dell’area accertato dalle amministrazioni, essendosi limitata ad affermare di aver rimosso il secondo container, i rottami e i contenitori di olio esausto. La difesa si risolve quindi in un’attività di ripristino successiva ai fatti, che non smentisce l’accertamento.

Su queste basi il Collegio ritiene configurata l’ipotesi di cui all’art. 47, comma 1, lett. e) cod. nav., che riconduce alla decadenza l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento. La dichiarazione di decadenza risulta pertanto legittima sotto entrambi i profili esaminati.

Il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori, sono poste a carico della società secondo il principio di soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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