Revoca dell’autorizzazione all’insediamento produttivo per sopravvenuto mutamento di fatto (TAR Trentino-Alto Adige n. 269 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione dell’atto amministrativo si opera sulla base del contenuto effettivo e degli effetti prodotti, non del nomen iuris assegnato dall’amministrazione. Integra revoca ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 il provvedimento che ritira un’autorizzazione all’insediamento produttivo per il venir meno, non prevedibile all’origine, della solvibilità dell’impresa assegnataria. Il mutamento della situazione di fatto comprende anche i mutamenti di diritto e non richiede una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. La revoca produce effetti ex nunc e non richiede l’indennizzo quale condizione di validità: la relativa pretesa patrimoniale va azionata separatamente. Il principio del contrarius actus è osservato quando l’atto è adottato dal medesimo organo che emanò il provvedimento ritirato.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva alla Provincia autonoma di Bolzano l’assegnazione di un’area nella zona produttiva di interesse provinciale “Bolzano Sud”. La Giunta provinciale disponeva l’insediamento di massima e, con successiva deliberazione, autorizzava la stipula del contratto ai sensi dell’art. 51 della legge provinciale n. 13/1997, fissando il prezzo di assegnazione.

La società veniva invitata più volte alla firma e al pagamento, senza esito, nonostante proroghe concesse. Dopo l’avvio del procedimento di revoca, le osservazioni e un’audizione, la Giunta disponeva la revoca della deliberazione autorizzativa. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che la qualificazione dell’atto spetta al giudice, secondo il contenuto e gli effetti concreti, e non al nomen iuris (richiamando Cons. Stato, Sez. I, n. 645/2025 e Sez. III n. 8830/2023). Il provvedimento impugnato integra quindi una revoca a tutti gli effetti e rientra nella seconda ipotesi dell’art. 21-quinquies: mutamento della situazione di fatto non prevedibile, categoria estesa dalla giurisprudenza ai mutamenti di diritto.

L’amministrazione aveva autorizzato la stipula sul presupposto della solvibilità dell’impresa. L’accertato venir meno di quel presupposto legittima la revoca con effetto ex nunc, a tutela dell’interesse pubblico alla destinazione delle poche aree disponibili a imprese solide. Il mutamento è oggettivo e imprevedibile; la situazione di fragilità economica risulta confermata dal report Cerved e dalla stessa condotta della ricorrente. Non ricorrono invece i presupposti dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies: manca l’illegittimità dell’atto originario e il termine di dodici mesi è decorso.

Quanto al contrarius actus, il Comitato degli assessori non esiste più dopo l’abrogazione della legge provinciale n. 13/1997; il principio è comunque osservato perché la revoca è stata adottata dalla stessa Giunta che aveva autorizzato. Sul difetto di motivazione, il Collegio ritiene fisiologici i tempi di predisposizione del contratto e addebita alla ricorrente il dilungarsi della procedura: tre anni dal primo invito. L’istruttoria è adeguata e non occorrevano ulteriori accertamenti. Il legittimo affidamento non può maturare in presenza di colpa del soggetto che lo invoca.

La richiesta di pagamento rateale, avanzata solo oralmente in audizione e mai formalizzata per iscritto, non imponeva all’amministrazione di prendervi posizione. Infine, la mancata previsione dell’indennizzo non ha efficacia invalidante: legittima solo la pretesa patrimoniale, peraltro non configurabile in assenza di rapporti di durata. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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