Revisione prezzi nei contratti Consip e interessi moratori: spettano dalla sentenza (TAR Puglia n. 555 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti pubblici di servizi a esecuzione periodica o continuativa, la clausola di revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006 ha natura imperativa e si inserisce automaticamente nel contratto ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., con conseguente nullità delle pattuizioni difformi. La relativa pretesa ha consistenza di diritto soggettivo perfetto sia nell’an che nel quantum, e le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. Gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi decorrono solo dalla pubblicazione della sentenza che riconosce il diritto, e non dalla scadenza del termine di pagamento dei corrispettivi.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un appalto di servizi di pulizia per istituti scolastici nell’ambito di una convenzione Consip, stipulava con la Direzione Didattica Statale V Circolo di Lecce un Ordinativo Principale di Fornitura, seguito da numerosi atti aggiuntivi. La società chiedeva il riconoscimento del diritto alla revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 16 ottobre 2020, quantificato in € 12.339,00 oltre IVA, nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi moratori. A seguito del diniego opposto dalla stazione appaltante alla fattura trasmessa tramite il Sistema di Interscambio, la società proponeva ricorso dinanzi al TAR Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., richiamando la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4655 del 2025 e l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo si estende sia all’an che al quantum della pretesa revisionale.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile, evidenziando il carattere imperativo dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, che impone la clausola di revisione periodica dei prezzi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Tale disciplina prevale sull’art. 1664 cod. civ. e, in combinazione con la lex specialis di gara (art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e art. 9.4 del Capitolato tecnico), configura un meccanismo di aggiornamento del canone parametrato all’indice ISTAT FOI, da applicarsi annualmente dopo i primi dodici mesi dalla stipula.
Il TAR ha quindi riconosciuto il diritto della società alla revisione dei prezzi per il periodo settembre 2018 – 16 ottobre 2020, in quanto le clausole contrattuali difformi sarebbero nulle per contrasto con norma imperativa. Quanto alla decorrenza degli interessi moratori, il Collegio ha invece disatteso la tesi della ricorrente, affermando che, prima della determinazione amministrativa sulla spettanza e sulla quantificazione del compenso revisionale, non può trovare applicazione la disciplina delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Gli interessi sono stati pertanto riconosciuti esclusivamente dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. La parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni di giurisdizione hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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