Il divieto di artato frazionamento quale principio generale immanente non eludibile tramite vincoli autorizzativi regionali (TAR Lazio n. 14079 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento della potenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili costituisce declinazione del divieto di abuso del diritto, principio generale e immanente dell’ordinamento di settore, operante a prescindere da espressa previsione normativa e non avente natura costitutiva nelle disposizioni dei decreti ministeriali che ne delineano gli elementi connotanti. Gli impianti riconducibili ad un’unica iniziativa imprenditoriale sono considerati unico impianto di potenza cumulativa, con conseguente rideterminazione della tariffa incentivante secondo il criterio dell’inversa proporzionalità tra potenza e livello di incentivazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento di controllo ex art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 è qualificabile come decadenza parziale, distinta dall’autotutela ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con termini di natura acceleratoria e non perentoria. L’accertamento di una non veridica rappresentazione dei fatti esclude il legittimo affidamento del soggetto beneficiario.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici, all’esito di verifiche documentali e ispettive, aveva ravvisato elementi di artato frazionamento relativamente a cinque impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza unitaria di 197,8 kWp, per una potenza complessiva di 989 kW, siti su particelle catastali contigue e riconducibili alla medesima società. Il GSE aveva rideterminato la tariffa omnicomprensiva, attribuendo quella spettante agli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 1000 kW, applicando una riduzione del 16,9%.
La società deduceva, tra l’altro, l’insussistenza della fattispecie elusiva, sostenendo che la realizzazione di impianti sotto la soglia dei 200 kW fosse imposta dalla normativa regionale toscana, la quale, per ragioni di tutela paesaggistica delle aree degradate, escludeva impianti di potenza superiore a tale limite. Lamentava altresì l’illegittimità del provvedimento per violazione dei termini di autotutela e del principio dell’equa remunerazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla natura del potere esercitato, qualificando il provvedimento come decadenza parziale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Tale potere si differenzia dall’autotutela amministrativa per la specifica previsione legale, per la tipologia del vizio incentrata sulla non veridicità delle dichiarazioni e per il carattere vincolato dell’esercizio una volta accertati i presupposti.
Quanto al dies a quo del termine, il Tribunale ha ritenuto che esso decorra dal momento in cui l’amministrazione è posta in condizione di svolgere un compiuto accertamento dei fatti. Nel caso concreto, gli elementi fondanti la decadenza erano emersi solo a seguito del complesso procedimento istruttorio avviato nel 2020 e concluso con il provvedimento del 2025, da ritenersi pertanto tempestivo.
Il Collegio ha escluso la configurabilità del legittimo affidamento, rilevando che l’elusione del divieto di sovraincentivazione integra violazione della buona fede e che, fino al positivo superamento delle verifiche, nessuna aspettativa tutelabile può maturare in capo al beneficiario in ordine alla debenza degli incentivi.
In ordine al merito della vicenda, la Corte ha affermato che la disciplina dell’artato frazionamento, codificata dall’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016, ha natura ricognitiva di un principio generale che opera anche a prescindere da specifiche previsioni. La circostanza che il frazionamento in cinque distinti impianti fosse imposto dalla legge regionale, la quale vietava la realizzazione di impianti superiori a 200 kW, non ha valore esimente: i titoli autorizzativi descrivevano l’intervento come “primo lotto di 5 campi contigui ed in serie” per complessivi 989 kW, emergendo chiaramente l’unicità dell’iniziativa imprenditoriale. La regolarità formale del frazionamento non preclude il potere di rideterminazione tariffaria del GSE, volto a impedire comportamenti elusivi funzionali alla sovraincentivazione.
Il Tribunale ha infine ritenuto infondate le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione, nonché alla mancata ponderazione dell’interesse all’equa remunerazione dell’investimento, evidenziando come il provvedimento impugnato contenesse una compiuta valutazione comparativa, culminata nel mantenimento di una tariffa ridotta ma pur sempre remunerativa degli investimenti dichiarati.
Nota della Redazione
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