Esecuzione del giudicato sul pagamento della carta del docente (TAR Lombardia n. 3195 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 decorre dalla notifica del titolo esecutivo, e non dalla sua spedizione in forma esecutiva. Dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria, sicché la formulazione dell’art. 14 non pone problemi di compatibilità con l’attuale disciplina. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, ordina l’esecuzione del giudicato e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto all’accredito sulla carta del docente dell’importo di euro 1.000 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
La sentenza, notificata all’amministrazione il 23 aprile 2024, non è stata eseguita nella parte di interesse. Il titolo è passato in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza, avvenuta a valere come titolo esecutivo, e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La questione centrale attiene alla corretta individuazione del dies a quo.
Il TAR chiarisce che l’art. 14 citato fa riferimento al titolo esecutivo nell’accezione dell’art. 474 cod. proc. civ., cioè l’atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, realizzabile coattivamente. Concetto distinto è quello della spedizione in forma esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ., requisito necessario per portare a esecuzione le sentenze secondo il rito civile.
Il Collegio rileva che, dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia, la spedizione in forma esecutiva non è più necessaria. Ne deriva che la formulazione dell’art. 14 non presenta profili di incompatibilità con l’attuale art. 475 cod. proc. civ.: il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo, ossia della sentenza munita di attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il Collegio richiama, in termini, Cons. Stato, Sez. V, n. 309 del 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo per la parte di interesse. Il TAR accoglie la domanda e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese di causa, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p.c. – Titolo esecutivo
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale