Payback dispositivi medici: difetto giurisdizione e censure respinte (TAR Lazio n. 9998 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale e provinciale adottato ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, che definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e individua gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa, non è espressione di potere autoritativo. L’attività regionale è interamente vincolata e si sostanzia in un accertamento tecnico-contabile del quantum debeatur, rientrando la relativa controversia nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolto il potere discrezionale della pubblica amministrazione. Le censure di illegittimità costituzionale dell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 in materia di payback sui dispositivi medici sono manifestamente infondate, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024 che ha qualificato il meccanismo come misura ragionevole e proporzionata, rispettosa della riserva di legge ex art. 23 Cost. e dei principi di affidamento e irretroattività.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti statali e regionali concernenti il meccanismo del c.d. payback per le annualità 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione dello sforamento dei tetti di spesa, le linee guida ministeriali e il decreto regionale che ne determinava l’importo dovuto. Il ricorso, trasposto in sede giurisdizionale dopo opposizione al ricorso straordinario, si articolava in numerosi motivi, tra cui la tardiva adozione degli atti, l’erroneità dei conteggi, la violazione dell’affidamento, nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, richiamando i numerosi precedenti in materia. Quanto ai provvedimenti regionali, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. L’analisi del provvedimento regionale ha evidenziato che esso si limita ad approvare l’elenco delle aziende soggette al ripiano e a stabilire modalità e tempi di pagamento, rinviando ad allegati per la determinazione del singolo importo. L’attività regionale è meramente attuativo-esecutiva, priva di margini di discrezionalità, consistendo nella verifica contabile e nella quantificazione del fatturato di ciascuna impresa secondo criteri già fissati dalla legge e dai decreti ministeriali. Si instaura così un rapporto obbligatorio tra amministrazione e impresa, in cui la società è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo della somma, non intermediato dal potere amministrativo.
Sulle censure relative agli atti statali, il Tribunale le ha respinte richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback conforme a Costituzione. La Consulta ha qualificato il prelievo come contributo solidaristico rispettoso dell’art. 23 Cost., in quanto la disciplina individua con precisione soggetti obbligati, oggetto della prestazione e procedure per la determinazione dell’importo. Ha inoltre escluso la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Quanto alla presunta lesione della libertà di impresa e dei principi europei, il Collegio ha ribadito la manifesta infondatezza, osservando che il meccanismo era già noto agli operatori economici al momento della stipula dei contratti. La fissazione del tetto di spesa regionale nella stessa misura di quello nazionale – noto già dal 2014 – non integrava una retroattività lesiva, atteso che le imprese avrebbero potuto conformare la propria condotta al parametro nazionale.
Il Tribunale ha infine ritenuto insussistente l’obbligo di rinegoziazione dei contratti prima dell’attivazione del meccanismo, considerato che l’alea del payback era nota fin dalla stipula delle convenzioni. In accoglimento del rilievo officioso, ha dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente all’impugnazione dei provvedimenti regionali, con possibilità di riproposizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., e ha respinto il ricorso nel resto, compensando le spese.
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Nota della Redazione
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