Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3271 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica il perdurante inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo, anche se costituito da una sentenza del giudice ordinario. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e in assenza di pagamenti anche parziali, l’inerzia dell’ente è dichiarata inottemperanza. Il giudice assegna un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con poteri di delega e obbligo di relazione finale. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico annuo della “carta elettronica” per l’aggiornamento professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’amministrazione, che non adottava alcun adempimento.

La ricorrente proponeva allora ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di erogazione della Carta Docente e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con condanna alle spese. Il Ministero si costituiva con memoria di stile, senza formulare difese sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il presupposto dell’azione: il titolo della cui ottemperanza si tratta è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che l’amministrazione ha lasciato decorrere senza provvedere.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che il Ministero non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. L’amministrazione, costituita con memoria di stile, non ha contestato né l’an né il quantum del credito, e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito resta quindi incontestato.

Su queste basi il ricorso è fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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