Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3266 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza allorché il titolo esecutivo sia passato in giudicato, notificato ritualmente all’amministrazione debitrice, e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione che non deduca né documenti alcunché in ordine alla procedura e all’andamento dei pagamenti non contesta il credito nell’an e nel quantum. L’inutile decorso del termine assegnato in sentenza giustifica la nomina sin d’ora del commissario ad acta. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il Tribunale Civile di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato il diritto della ricorrente al Compenso Individuale Accessorio (CIA), di cui all’art. 82 CCNL, in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme indicate nel titolo.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito resistendo con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. La resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in euro 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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