Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione del beneficio ex art. (TAR Marche n. 552 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato l’amministrazione all’assegnazione delle relative somme, il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo. L’amministrazione che, pur costituendosi, non opponga alcuna ragione contraria all’esecuzione è tenuta all’adempimento integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto. Il giudice amministrativo assegna il termine di trenta giorni per l’esecuzione e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, è sufficiente a escludere la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con una sentenza del Tribunale di Pesaro, ha dichiarato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata notificata all’amministrazione ed è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria.
Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Dopo la notificazione della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità è quindi integrata.
Nel merito il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. L’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il Tribunale assegna all’amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di inutile decorso nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale competente. Il commissario assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti.
È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. Il Collegio non ravvisa particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento negli importi liquidati in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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