Esclusione dal bando per omessa documentazione: improcedibilità e infondatezza (TAR Lazio n. 11396 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile il ricorso avverso il provvedimento di esclusione da una procedura concessoria quando il ricorrente non dia prova di aver ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, disposto dal giudice, ovvero quando non abbia impugnato la graduatoria finale, la cui adozione implica nuove valutazioni di interessi di soggetti terzi. L’autoresponsabilità dei concorrenti preclude la produzione documentale successiva al termine di scadenza del bando, salvo che la lex specialis non preveda espressamente il soccorso istruttorio; la sanatoria di una documentazione incompleta violerebbe la par condicio. La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a..
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento di esclusione dalla procedura per la concessione di contributi per attività cinematografiche e audiovisive nelle scuole, disposta per l’omessa allegazione dell’atto di nomina del responsabile scientifico alla domanda di partecipazione, presentata entro il termine del 7 marzo 2025. La società aveva inviato il documento mancante solo il 25 giugno 2025, dopo la scadenza del bando.
L’amministrazione resistente aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria finale e l’assenza di notifica ad almeno un controinteressato, nonostante l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Il giudice, in udienza, aveva sollevato d’ufficio i medesimi profili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso per due ragioni concorrenti. In primo luogo, la ricorrente non aveva fornito prova di aver realizzato gli incombenti previsti dal decreto presidenziale del 30 luglio 2025 che autorizzava la notifica per pubblici proclami, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 49, comma 3, c.p.a..
In secondo luogo, il Collegio ha rilevato la mancata impugnazione della graduatoria finale, la quale, pur inserita nella stessa sequenza procedimentale, non costituisce conseguenza inevitabile dell’esclusione della ricorrente, implicando ulteriori valutazioni di interessi di soggetti terzi.
Quanto alla richiesta di accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., il Collegio l’ha ritenuta tardiva, essendo stata formulata solo con la memoria depositata il 17 marzo 2026, oltre il termine di cui all’art. 73 c.p.a., senza che ricorressero i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato: la ricorrente aveva espressamente ammesso di non aver allegato l’atto di nomina del responsabile scientifico entro il termine di scadenza, in violazione degli artt. 5, comma 1, lett. b), e 6, comma 5, lett. b), del bando. L’amministrazione ha correttamente escluso la produzione successiva del documento, in applicazione del principio di autoresponsabilità e di tutela della par condicio. Secondo il consolidato orientamento richiamato dal Collegio, l’attivazione del soccorso istruttorio in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza costituirebbe una sanatoria di documentazione incompleta, non ammissibile.
Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente soccombente, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, da ripartire tra le amministrazioni resistenti.
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Nota della Redazione
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