Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Piemonte n. 84 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’omessa esecuzione del giudicato, quindi ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro il termine assegnato. Il titolo azionato è idoneo quando rilasciato in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificato al soccombente presso il domicilio reale. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega. Il compenso commissariale, quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza e non è autonomamente liquidato.
Il Fatto
La parte ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.
Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione. Il thema decidendum concerne i presupposti del giudizio di ottemperanza e i rimedi all’inerzia dell’Amministrazione soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti, anche di rito. La sentenza posta a fondamento della domanda è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Sul piano sostanziale non vi è contestazione circa l’omessa ottemperanza al giudicato. Il Collegio ordina pertanto all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo, con pagamento delle somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Quanto al compenso, il Collegio rileva che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali. Il compenso è quindi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato DM e ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.
Infine, per i profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Nota della Redazione
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