Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3007 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Nel relativo giudizio grava sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, compreso l’avvenuto pagamento, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ. Accertato il perdurante inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine ed è legittimato, per il caso di ulteriore inerzia, alla nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. Quando il commissario è individuato in un dirigente dello stesso ente debitore, non gli spetta alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e non impugnata, è passata in giudicato. Il ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza contestare il giudicato né allegare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: rientra quindi tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale accerta poi il rispetto dei presupposti processuali: il termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito del ricorso di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Risulta inoltre documentata la notificazione della sentenza all’amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.

Nel merito il Collegio rileva che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione, e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Tribunale riconosce l’obbligo giuridico dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo.

Conseguentemente ordina al Ministero di ottemperare entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, con esclusione delle spese processuali. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Sul compenso del commissario, il Tribunale esclude il diritto alla remunerazione perché trattasi di dirigente dello stesso ente resistente, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio applica per analogia la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706/2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142/2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621/2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983/2023. Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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