Ottemperanza al silenzio-inadempimento e sopravvenuto provvedimento dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3004 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza che ha accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso di riscontro all’istanza del privato, intervenuta anteriormente alla notificazione del ricorso per esecuzione, determina la cessazione della materia del contestato inadempimento. Da ciò consegue l’infondatezza della domanda di ottemperanza, non potendosi configurare alcuna violazione del giudicato quando l’amministrazione abbia comunque esercitato il potere richiesto. Ove il ricorso per ottemperanza contenga anche una domanda impugnatoria proposta in via subordinata avverso gli atti sopravvenuti, il giudice deve pronunciarsi su di essa, con conseguente transito della causa dal rito dell’ottemperanza al ruolo ordinario.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal TAR Sicilia, Catania, con sentenza n. 1793 del 5 giugno 2025, l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio-inadempimento delle amministrazioni regionali, con ordine di pronunciarsi entro trenta giorni sull’istanza di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Ritenendo non eseguito il decisum, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo in via principale l’esecuzione della sentenza e, in via subordinata, l’annullamento della nota dell’Assessorato Regionale dell’Economia n. 27778 del 13 giugno 2025 e, ove occorra, della nota dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente n. 9953 del 24 giugno 2025.
Le amministrazioni intimate hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Regione e dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, sostenendo in ogni caso l’avvenuto riscontro all’istanza e l’intervenuta cessione bonaria dei terreni, con percezione della indennità definitiva di esproprio da parte del dante causa. La ricorrente ha replicato che difetterebbe qualsiasi titolo traslativo, non essendo stato adottato alcun decreto di esproprio né concluso un accordo di cessione in forma scritta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha concentrato l’esame sulla domanda di ottemperanza, ritenendola infondata. La sentenza asseritamente inottemperata aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione. L’amministrazione ha poi provveduto con la nota n. 27778 del 13 giugno 2025, in epoca anteriore alla notificazione dell’odierno ricorso, avvenuta il 14 luglio 2025.
Da tale rilievo il Tribunale ha tratto la conseguenza che, essendo venuto meno il contestato silenzio-inadempimento, la sentenza n. 1793 del 5 giugno 2025 non può considerarsi non ottemperata. Il thema decidendum dell’ottemperanza, incentrato sull’inerzia dell’amministrazione, risulta dunque superato dal sopravvenuto esercizio del potere.
Il giudice ha quindi rilevato che la causa non può esaurirsi con il rigetto della domanda esecutiva. Il ricorso conteneva, in via subordinata, una domanda impugnatoria avverso le note regionali sopravvenute, sulla quale il Tribunale è tenuto a pronunciarsi. Ne deriva il transito della causa nel ruolo ordinario, con fissazione della pubblica udienza per la decisione.
Il Collegio ha pertanto rigettato il ricorso per l’ottemperanza, fissato la pubblica udienza del 12 marzo 2026 per la domanda impugnatoria e rinviato alla decisione definitiva il regolamento delle spese della presente fase. Le questioni relative alla legittimazione passiva e alla sussistenza di un titolo traslativo restano assorbite in questa fase e saranno vagliate nel merito.
Nota della Redazione
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