Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3417 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando questa abbia accertato un diritto di credito del lavoratore della scuola alla Carta elettronica per la formazione del docente. L’amministrazione convenuta che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, perché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in sede di lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l’anno scolastico 2021/2022, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore complessivo di € 500,00, oltre accessori ai sensi dell’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 25 gennaio 2024 e non è stata appellata; l’attestazione di passaggio in giudicato è del 16 dicembre 2024.
Riscontrata l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro un termine congruo e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del presupposto oggettivo: la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, dunque rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’esperimento del rimedio ottemperanziale.
Il Tribunale accerta poi la ritualità della domanda sotto il profilo temporale, con riguardo all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché la documentata notificazione del titolo al Ministero, all’indirizzo PEC dell’amministrazione, in data 25 gennaio 2024, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Nel merito il Collegio rileva che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né la sua idoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Richiamando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il Tribunale afferma la perdurante inottemperanza e l’obbligo giuridico dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza.
Conseguentemente ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Quanto al compenso, il Collegio esclude ogni diritto in capo al commissario dirigente, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015, alle condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a un indirizzo conforme della giurisprudenza amministrativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Nota della Redazione
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