Rischio di infiltrazione e reato spia del familiare convivente ai fini dell’interdittiva (TAR Sicilia n. 1942 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’interdittiva antimafia può fondarsi sul rinvio a giudizio di un familiare convivente dell’amministratore per un reato spia, senza che ciò integri una causa automatica di interdizione, ma quale elemento sintomatico da valutare unitamente agli altri indizi. Il pericolo di infiltrazione mafiosa va accertato con giudizio induttivo di tipo probabilistico, secondo lo standard del più probabile che non, su indizi gravi, precisi e concordanti e in valutazione unitaria. Il quadro indiziario può fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché emerga l’attualità e la concretezza del rischio. La legittimità del provvedimento si scruta secondo il principio tempus regit actum, con rilievo dello stato di fatto e di diritto al momento dell’adozione.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella raccolta e nel trasporto di rifiuti speciali e nel commercio all’ingrosso di oli minerali, chiede alla Prefettura l’iscrizione nella white list per il settore del nolo a freddo di macchinari. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.lgs. n. 159/2011, il Prefetto adotta un’informativa interdittiva e respinge la domanda.
Il provvedimento valorizza il rinvio a giudizio del padre convivente dell’amministratore unico per un reato spia, la pendenza di un procedimento penale a carico dei due fratelli per reati ambientali e la cointeressenza economica tra le imprese familiari, tutte operanti nel settore dei rifiuti. La società impugna lamentando l’assenza di un pericolo concreto e attuale, l’erronea confusione tra comunicazione e informativa antimafia e, in via subordinata, la mancata applicazione delle misure di collaborazione preventiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La misura è adottata ai sensi degli artt. 84, 91 e 94 del Codice Antimafia, che non richiedono condanne definitive né altri provvedimenti del giudice penale: il sistema della prevenzione è “binario” e, fuori dai casi di automatismo, affida al prudente apprezzamento del Prefetto la valutazione atipica degli elementi sintomatici.
Il rinvio a giudizio del padre non è stato quindi assunto quale causa automatica di interdizione, ma come fatto tipizzato dal legislatore tra quelli indizianti, da valutare insieme agli altri elementi istruttori. Il richiamo a precedenti non pertinenti non costituisce causa di illegittimità, e l’incidenza sintomatica del delitto di cui all’art. 452-quatercies cod. pen. dequota i rilievi sulla mancanza di contestazioni ex art. 416 bis cod. pen. a carico del familiare.
La Corte ribadisce che il tentativo di infiltrazione si accerta con ragionamento induttivo e probabilistico, senza lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018. Il pericolo è la probabilità dell’evento, desunta da elementi non meramente immaginari o aleatori.
Quanto all’attualità, la sentenza afferma che l’interdittiva può fondarsi anche su fatti risalenti, non essendo il decorso del tempo elemento che da solo smentisce la persistenza dei legami. Il quadro indiziario comprende la specifica attività del nolo a freddo, il gruppo imprenditoriale familiare unico e coeso, la ristretta compagine societaria e l’avvicendamento nella carica.
Il dispositivo di assoluzione depositato dalla ricorrente non incide sulla legittimità dell’atto, scrutinabile secondo il tempus regit actum e rilevante solo per l’aggiornamento ai sensi dell’art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011. Il rigetto investe anche il motivo sulla proporzione, risultando ragionevole il ricorso all’informativa in luogo delle misure collaborative, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale