Valutazione di incidenza: diniego generico e incompetenza comunale sui limiti elettromagnetici (TAR Sicilia n. 3460 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di screening di incidenza il diniego fondato sulla sola attitudine dell’impianto a “rappresentare un ostacolo fisico per l’avifauna” è generico e non assolve l’onere motivazionale, tanto più quando l’altezza dell’antenna non superi i 30 metri richiamati dal D.M. 17 ottobre 2007. Le valutazioni sui limiti di esposizione elettromagnetica sono riservate all’ARPA, non spettando al Comune imporre soglie più cautelative di quelle statali. La P.A. non può fondare il diniego definitivo su ragioni nuove rispetto al preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, né integrare in giudizio la motivazione mediante scritti difensivi.
Il Fatto
Due società hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione ex art. 87 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base in un’area ricadente nella ZPS ITA 030042. L’istante ha attivato la fase di screening di incidenza, allegando la relazione di valutazione e ottenendo il parere favorevole dell’ARPA Sicilia e quello paesaggistico regionale.
Dopo il preavviso di diniego e le osservazioni delle società, il Comune ha confermato il parere negativo della commissione tecnica e ha respinto l’istanza. Le due società hanno impugnato separatamente gli atti, con ricorsi poi riuniti, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, incompetenza in materia radioprotezionistica e mancata attivazione della fase di valutazione appropriata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la funzione della valutazione di incidenza ex art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, richiamando TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, n. 200 del 2023 e Cons. Stato, sez. IV, n. 9440 del 2023: la verifica deve essere condotta senza lacune e con conclusioni atte a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico. Riconosce l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella ponderazione degli interessi, ma rileva che nel caso concreto manca ogni specificazione delle ragioni ostative.
La determinazione impugnata si limita a evocare un ostacolo fisico per l’avifauna, argomentazione ipotetica e di per sé insufficiente. Il Collegio sottolinea che il D.A. n. 237/Gab del 29 giugno 2023 impone di concludere lo screening con un parere motivato e che il D.M. 17 ottobre 2007 richiede particolare attenzione, nelle aree di transito migratorio, solo per le strutture di altezza superiore ai 30 metri. Poiché l’antenna non supera tale soglia, era necessario un corredo argomentativo più approfondito. Il tentativo del Comune di sostenere in giudizio un’altezza maggiore è inammissibile quale integrazione postuma della motivazione, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 4153 del 2024.
Quanto all’istruttoria, il Tribunale accerta che lo studio naturalistico presentato non si limita alle rotte dei grandi rapaci, ma indica una pluralità di rotte e quote di volo superiori all’altezza dell’impianto. Cade quindi l’asserzione su cui si fonda parte del diniego.
È fondata anche la censura sull’incompetenza: la valutazione dei rischi da esposizione elettromagnetica spetta in via esclusiva all’ARPA, secondo l’orientamento della Sezione richiamato (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3261 del 2023; nn. 2992 e 2993 del 2023; n. 2321 del 2023). L’ARPA aveva attestato il rispetto dei limiti del D.P.C.M. 8 luglio 2003, subordinando l’autorizzazione alla sola verifica post-attivazione: il Comune non poteva imporre soglie più restrittive.
Infine, il richiamo allo Studio integrativo regionale è generico e introduce una ragione ostativa non enucleata nel preavviso di rigetto, in contrasto con il principio che vieta di fondare il diniego su motivi nuovi (TAR Veneto, sez. II, n. 1666 del 2024; TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 828 del 2024). I ricorsi sono accolti, con annullamento della determinazione e obbligo di riesercizio del potere secondo l’effetto conformativo della decisione.
Nota della Redazione
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