Improcedibilità per mancata dichiarazione di interesse ex art. 72-bis c.p.a. (TAR Veneto n. 1607 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata manifestazione espressa di interesse alla decisione, a seguito dell’avviso di fissazione della camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., integra un comportamento processuale univoco ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., dal quale il giudice può desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale evenienza legittima la declaratoria di improcedibilità del ricorso con sentenza in forma semplificata, senza necessità di fissazione dell’udienza pubblica di discussione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Veneto il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Padova ha ordinato la sospensione per trenta giorni delle licenze relative alla raccolta delle scommesse e alla raccolta del gioco a mezzo di apparecchi videoterminali, valide per la gestione di una sala da gioco.
Il presidente del Tribunale, ritenendo il ricorso suscettibile di immediata definizione, ha fissato la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 72-bis cod. proc. amm., con avviso di segreteria recante l’espressa comunicazione che la mancata manifestazione di interesse alla decisione avrebbe potuto essere valutata ai fini di un’eventuale declaratoria di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Rileva che la parte ricorrente, pur avendo ricevuto la comunicazione di segreteria ex art. 72-bis cod. proc. amm., non ha prodotto alcuna dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso. Tale silenzio, valutato anche in considerazione del tempo trascorso, è qualificato dal Collegio come comportamento processuale univoco e quindi idoneo a integrare la fattispecie della sopravvenuta carenza di interesse.
La Corte richiama, in termini, la giurisprudenza del C.G.A.R.S. 7 aprile 2022, n. 435, secondo cui il principio di leale collaborazione tra parti e giudice onerava la parte ricorrente, a fronte di una comunicazione finalizzata a velocizzare la decisione dei giudizi, di fornire una risposta espressa e tempestiva. Richiama altresì, negli stessi sensi, TAR Veneto, Sez. I, 26 marzo 2024, n. 576.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa anche l’assenza di contrarie deduzioni della parte resistente. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza in forma semplificata.
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Nota della Redazione
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