Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine dilatorio (TAR Campania n. 5289 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore abbia notificato il titolo esecutivo costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’inerzia dell’amministrazione integra violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Spetta all’ente provare l’avvenuto integrale adempimento. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione, assegna un termine e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore antistatario nella causa di lavoro, agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro, ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 2.109,00 oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa.
Deduce il passaggio in giudicato del titolo, la notifica in forma esecutiva e il mancato pagamento, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità del ricorso. Richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., rileva il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice, essendo il ricorso notificato il 5 marzo 2025 e depositato il 14 marzo successivo.
Accerta poi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Verifica il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda sulla base della documentazione prodotta.
L’inerzia dell’ente configura palese violazione dell’obbligo di conformarsi a quanto deciso dal giudice ordinario. L’amministrazione non ha provato l’avvenuto integrale adempimento prima della notifica del ricorso. Il Collegio dichiara pertanto l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, oltre interessi legali e detratto quanto già corrisposto, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, con insediamento alla scadenza del termine assegnato e ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori, seguono la soccombenza. Il Collegio esclude la distrazione delle spese, avendo l’istante agito in proprio.
Nota della Redazione
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