Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla Carta del Docente: ordine all’Amministrazione e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3880 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’accoglimento della domanda presuppone la prova della spettanza del credito e l’assenza di allegazioni e documentazione contrarie da parte dell’Amministrazione debitrice. In caso di accoglimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina fin d’ora un commissario ad acta, con funzioni da attivarsi solo su istanza del creditore, al quale non spetta alcun compenso in quanto preposto alla gestione della spesa pubblica. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con il criterio dell’adeguatezza di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ..
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per un importo di euro 500,00 per ciascun anno, oltre interessi legali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza, sulla quale si era formato il giudicato, e il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione e chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, richiamando la giurisprudenza del TAR Lombardia.
Nel merito, la pretesa è stata giudicata fondata, essendo la spettanza degli importi riconosciuti al ricorrente sorretta da idonea documentazione e non contrastata dall’Amministrazione, che si era costituita con atto di mera forma senza allegare o documentare l’avvenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni per l’accredito degli importi dovuti, detratti i pagamenti eventualmente già effettuati. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano quale commissario ad acta, precisando che le sue funzioni si attivano solo su istanza del creditore e che deve provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. L’attività commissariale non è indennizzabile, in quanto rientra nei compiti istituzionali del funzionario.
Da ultimo, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre accessori, e distratte in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, applicando il criterio dell’adeguatezza per l’attività difensiva limitata e stereotipata.
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Nota della Redazione
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