Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e inerzia dell’amministrazione comunale (TAR Puglia n. 229 del 24.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esistenza di un titolo esecutivo del giudice ordinario passato in giudicato, la rituale notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’inerzia processuale dell’amministrazione intimata, che non si costituisce e non prova l’avvenuto adempimento, integra gli estremi dell’inottemperanza. Il giudice ordina pertanto all’ente di provvedere entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inadempimento, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Trani, con sentenza n. 22/23 dell’11.01.2023, pubblicata il 13.01.2023, aveva accolto la domanda di due ricorrenti e condannato il Comune al risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, e al pagamento delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.

Il titolo veniva munito di formula esecutiva il 20.01.2023 e notificato telematicamente all’ente il 23.01.2023; la sentenza passava in giudicato. Decorso il termine di centoventi giorni senza alcun pagamento, i creditori proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’adempimento e la nomina di un commissario. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. La parte ricorrente ha documentato la sussistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione in forma esecutiva all’ente e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. A quella data l’amministrazione non risultava aver adempiuto alla propria obbligazione.

Accertati gli elementi richiesti dall’art. 112 cod. proc. amm. per l’ottemperanza dei provvedimenti del giudice ordinario, il Tribunale valorizza il contegno processuale inerte dell’ente, che non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto pagamento. L’inottemperanza è dunque integrata e va ordinato al Comune di adottare i provvedimenti necessari a dare esecuzione al giudicato.

Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione di parte se antecedente. L’ordine comprende il pagamento in favore dei ricorrenti della somma risarcitoria con interessi legali dalla domanda al soddisfo e il pagamento al difensore delle competenze e degli accessori liquidati nel titolo.

Per il caso di perdurante inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Bari, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio; l’ausiliario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, dietro specifica istanza della parte interessata. Le spese del giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’ente, con rimborso del contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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