Ottemperanza a condanna retributiva della p.a. e penalità di mora (TAR Calabria n. 1820 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica senza adempimento, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi condanne pecuniarie e, in assenza di iniquità, è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per l’applicazione analogica dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 40/2023 passata in giudicato, la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento, tramite carta elettronica, di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021 e per quelli nel frattempo maturandi, con interessi legali e spese di lite liquidate in 800,00 euro, oltre accessori.
Nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 5.12.2024, l’amministrazione è rimasta inerte. Il ricorrente ha quindi proposto l’actio iudicati ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’integrale ottemperanza della pronuncia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma di denaro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento della pubblica amministrazione persiste. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire la sentenza secondo le prescrizioni in essa contenute entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura di parte ricorrente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero. L’organo commissariale provvede, in via sostitutiva, su istanza di parte e compie tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015, e ne afferma l’applicazione per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna pecuniaria. Richiama Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità né altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.
La somma è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, alla data di insediamento del Commissario, fermo il potere della pubblica amministrazione di attuare il giudicato fino all’intervento dell’organo commissariale, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 828,00 euro, oltre accessori, con distrazione.
Nota della Redazione
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