Proroga tecnica lunga legittima se limitata al tempo della nuova gara (TAR Emilia-Romagna n. 141 del 24.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica del contratto pubblico può eccedere il limite semestrale quando resta contenuta nel tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. Nell’interpretazione dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 prevale la continuità del servizio appaltato, rispetto alla quale l’elemento temporale semestrale assume carattere recessivo. La proroga resta subordinata a un solido impianto motivazionale e all’avvenuto avvio della gara. Il contraente uscente è tenuto all’esecuzione alle stesse condizioni, senza che sia necessario ricercarne il consenso, non trattandosi di nuovo rapporto contrattuale.
Il Fatto
Il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di gestione, manutenzione e verifica delle apparecchiature biomedicali ed elettromedicali – Lotto n. 2 – ha impugnato la determina con cui l’azienda sanitaria capofila ha disposto unilateralmente la proroga tecnica dei quattro contratti di servizio per il periodo 1° ottobre 2023 – 31 marzo 2024, in attesa dell’espletamento della nuova gara bandita dalla centrale di committenza regionale.
La convenzione prevedeva una durata biennale con ordinativi quadriennali e una proroga di ulteriori sei mesi nelle more dell’individuazione del nuovo fornitore. Il raggruppamento aveva già beneficiato di un primo semestre di proroga e aveva manifestato la volontà di non aderire a ulteriori prolungamenti, denunciando l’insostenibilità delle originarie condizioni economiche. Ha quindi chiesto l’annullamento del secondo provvedimento di proroga, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, il risarcimento dei maggiori costi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari delle amministrazioni resistenti. Quanto al difetto di giurisdizione, il petitum sostanziale è individuato nell’azione impugnatoria di legittimità contro un provvedimento autoritativo di prolungamento coattivo del rapporto, e non nell’accertamento civilistico dell’eccessiva onerosità sopravvenuta. Parimenti infondata è l’eccezione di mancata impugnazione dell’atto presupposto: il primo provvedimento semestrale non era lesivo, perché conforme alla normativa e alla convenzione, mentre il secondo è l’unico atto lesivo dell’interesse del raggruppamento.
Nel merito, il Tribunale affronta la questione centrale dell’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016. Il raggruppamento ne propone un’interpretazione restrittiva, secondo cui esaurito il semestre sarebbe consumato il potere di proroga. Il Collegio ritiene invece che la norma vada letta alla luce della sua ratio, volta a garantire la continuità del servizio appaltato per il tempo necessario al perfezionamento della gara della centrale di committenza.
Da ciò deriva la recessività dell’elemento temporale semestrale e l’ammissibilità di una proroga tecnica ultra semestrale, purché contenuta nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure. Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Emilia-Romagna, sez. II, n. 855 del 27.10.2022 e, in termini, T.A.R. Lazio, sez. II bis, n. 9167 del 30.05.2023. Nel caso concreto il prolungamento effettivo è stato di soli tre mesi, nei quali la gara è stata condotta a conclusione.
Il Collegio esclude anche il dedotto ritardo dell’amministrazione capofila: questa era tenuta, ai sensi dell’art. 1, commi 548, 549 e 550, legge n. 208/2015, ad avvalersi in via esclusiva della centrale regionale, senza possibilità di bandire autonomamente la gara o ricorrere a convenzioni Consip per la stessa categoria merceologica. La proroga è stata inoltre disposta quando la procedura era già avviata. Quanto al ritardo della centrale, il Collegio lo ritiene giustificato dalla complessità della gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della durata massima di nove mesi prevista dall’allegato I.3 del d.lgs. n. 36/2023, e dalle tensioni sui prezzi del 2022.
Infine, non è configurabile alcun obbligo di ricercare il consenso dell’appaltatore uscente, trattandosi di prosecuzione del rapporto originario e non di nuovo contratto, con la conseguente reiezione anche della censura di buona fede in fase esecutiva. La domanda risarcitoria subordinata segue la sorte del ricorso principale. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la particolarità della vicenda e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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