Divieto di ormeggio e obbligo di motivazione degli atti generali (TAR Liguria n. 161 del 24.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Comune disciplina le condizioni di utilizzazione dello specchio acqueo portuale ha natura di atto generale e, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, non soggiace a uno specifico onere motivazionale. Tale onere si riespande quando l’atto generale, per il suo contenuto, incida concretamente su una posizione soggettiva qualificata. In tal caso l’Amministrazione deve esternare un apparato motivazionale sufficiente a dimostrare la rispondenza della scelta ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Il richiamo generico a esigenze di pubblica incolumità e sicurezza non integra una motivazione congrua. Le precisazioni contenute negli scritti difensivi costituiscono integrazioni postume e non colmano il deficit motivazionale dell’atto.
Il Fatto
Nel porto del Comune di Porto Venere una parte del molo Andrea Doria è riservata all’ormeggio delle motobarche adibite al servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri verso l’isola Palmaria, affidato alla Cooperativa ricorrente mediante gara pubblica e successive proroghe; lo spazio restante è assentito in concessione alla stessa Cooperativa, che vi ormeggia le imbarcazioni destinate al trasporto turistico-ricreativo e al noleggio.
Con due ordinanze del marzo 2023 il Comune aggiorna la disciplina dello specchio acqueo. La Cooperativa impugna le disposizioni che, nella parte del lato di levante non riservata ai mezzi del servizio pubblico, vietano l’ormeggio e la sosta di imbarcazioni superiori a dieci metri, e quella che non riserva più parte della calata Doria all’imbarcazione sostitutiva dedicata al trasporto pubblico. Il Comune eccepisce l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; il Ministero delle infrastrutture eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende l’eccezione del Ministero: intimato come controinteressato, esso era libero di valutare se contraddire al ricorso, senza conseguenze negative a proprio carico. Infondata è anche l’eccezione di improcedibilità: la scadenza dell’affidamento non ha fatto venir meno la qualità di concessionaria dello spazio portuale ove vige il divieto lesivo.
Nel merito, il primo motivo è fondato sotto il profilo dell’insufficienza della motivazione. L’atto di disciplina dello specchio acqueo ha natura generale e, per l’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, non richiede motivazione specifica. L’onere si estende però agli atti generali che risultino concretamente idonei a incidere su una specifica situazione soggettiva qualificata, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 4794 del 2016; sez. IV, n. 2297 del 2006).
Tale è il caso in esame: il divieto incide in modo evidente sugli interessi della Cooperativa, da anni concessionaria della porzione di molo ove vige il nuovo limite dimensionale e titolare di due imbarcazioni più lunghe di dieci metri. L’Amministrazione avrebbe dovuto giustificare la scelta con un apparato motivazionale sufficiente a dimostrarne la rispondenza a ragionevolezza e proporzionalità. Il riferimento alla “pubblica incolumità e sicurezza” è invece troppo generico per integrare una motivazione adeguata.
Il deficit non è colmato dai richiami al piano di sicurezza portuale contenuti negli scritti difensivi: quel documento era stato solo genericamente richiamato nelle premesse dei provvedimenti, sicché le precisazioni sulla sicurezza dei crocieristi costituiscono integrazioni postume. Neppure alla luce di tali chiarimenti emerge una correlazione diretta tra il limite di lunghezza e le esigenze di sicurezza. Le disposizioni sono pertanto annullate, senza che ciò elimini il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente.
Il secondo motivo è infondato: l’ordinanza n. 2/2023 ha destinato al servizio pubblico il lato di ponente del molo, e la sottrazione degli spazi già riservati all’imbarcazione sostitutiva risulta ampiamente compensata. Il ricorso è accolto in parte; la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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