Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri conformativo-ordinatori della pubblica amministrazione (TAR Campania n. 5267 del 18.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, che è tenuta a conformarsi al decisum facendo conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti. Il giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento e la sua notificazione in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’ordine di ottemperanza e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del commissario ad acta. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e predispone lo strumento sostitutivo per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1061/2025, emessa il 07.03.2025 dal Tribunale di Napoli Nord, con la quale era stato accertato il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti ex art. 7 CCNL Comparto Scuola del 15.3.2001 e il Ministero era stato condannato al pagamento della somma di € 1.401,81, oltre spese di lite.

La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva; è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. L’amministrazione non ha proceduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è stato oggetto di un duplice deposito, con doppio incardinamento ai numeri di ruolo generale 7047/2025 e 7048/2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i due ricorsi e dichiara inammissibile quello incardinato con il primo numero di ruolo, per il duplice deposito del medesimo ricorso, esaminando nel merito quello recante il secondo numero.

Il percorso argomentativo muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il Tribunale verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’amministrazione; è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi il Collegio ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore, anche per il pagamento delle spese di lite. Per il caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’Autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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