Richiamo ultima prescrizione non estende vincolo altezza alla zona B4 (TAR Calabria n. 1845 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione delle norme tecniche di attuazione del PRG, il rinvio contenuto nella clausola “Tale ultima prescrizione vale anche per la zona B4” opera esclusivamente nei confronti della seconda proposizione del capoverso richiamato, e non dell’intero blocco. L’espressione “ultima prescrizione” individua un referente determinato nella sequenza delle prescrizioni, sì che il vincolo di altezza massima parametrato alla quota della Strada Statale 106 resta confinato alla sola zona BM. Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che quel limite applica a un immobile ricadente in zona territoriale omogenea B4.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in data 3 giugno 2024 una SCIA per la chiusura di una tettoia aperta, dotata di parapetto perimetrale alto un metro, al fine di ricavare un vano tecnico funzionale all’utilizzo del fabbricato di proprietà. Il Comune di Soverato intima dapprima la sospensione dei lavori e poi, con ordinanza n. 7 del 18 settembre 2024, dispone la demolizione dell’opera realizzata.
A fondamento del provvedimento l’amministrazione richiama l’art. 7 del decreto di approvazione del PRG n. 591 del 14.07.1989 e l’art. 21 delle NTA, rilevando che il vano si colloca a una quota superiore a quella della Strada Statale 106. La società impugna l’ordinanza davanti al TAR Calabria, contestando l’inquadramento dell’area e la lettura della norma urbanistica operata dal Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: l’immobile oggetto dell’ordine demolitorio ricade nella zona territoriale omogenea B4. La controversia si concentra quindi sull’art. 21 delle NTA, nella parte in cui stabilisce che per la zona BM l’altezza massima degli edifici non può superare la quota della Strada Statale 106, che anche le operazioni di demolizione e ricostruzione devono rispettare la normativa per le nuove costruzioni sulle aree libere fino all’approvazione dei piani particolareggiati e che “tale ultima prescrizione vale anche per la zona B4”.
Il percorso argomentativo è di tipo sintattico. Il primo capoverso si compone di due proposizioni indipendenti, ciascuna portatrice di una distinta prescrizione: il limite di altezza riferito alla quota della SS 106 e l’obbligo di osservare la normativa sulle nuove costruzioni. Il secondo capoverso richiama l'”ultima prescrizione“, espressione che, per il Tribunale, indica un referente specifico nella sequenza e non l’intero blocco. Per estendere alla B4 entrambe le prescrizioni il pianificatore avrebbe dovuto impiegare una formulazione diversa.
Da qui la conseguenza: il vincolo di altezza parametrato alla quota della SS 106 si applica alla sola zona BM, non alla zona B4 in cui si trova l’immobile. L’ordinanza impugnata risulta perciò viziata per erronea applicazione della norma urbanistica, contrariamente a quanto assunto dal Comune.
Il Collegio rafforza la conclusione osservando come essa sia coerente con la dislocazione delle aree incluse nella zona B4, alcune delle quali ricadono nel centro abitato e presentano quote di terreno già superiori alla quota della ex SS 106. La lettura restrittiva del richiamo trova dunque conferma nella ratio complessiva della disciplina.
Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza di demolizione annullata. Le spese sono compensate, in ragione della mancanza sostanziale di attività difensiva dopo la fase cautelare, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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