Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per mancata immissione in servizio (TAR Sicilia n. 3391 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione non può invocare, quale fattore esimente, l’inerzia di altra amministrazione nel rendere un parere per giustificare la mancata o tardiva esecuzione del giudicato. Spirato il termine normativamente previsto per l’espressione del parere obbligatorio, trova applicazione la disciplina generale dell’art. 16 della legge n. 241/1990, che impone comunque all’amministrazione procedente il dovere di provvedere. La procedura di reclutamento ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 resta di esclusiva competenza dell’Ateneo richiedente, quale amministrazione procedente. Il giudice dell’ottemperanza ordina la conclusione del procedimento entro un termine perentorio e, per il caso di persistente inadempimento, nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato la mancata assunzione quale professore associato presso un Ateneo siciliano, all’esito di una procedura selettiva ex art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. Con sentenza del TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3365/2024, erano stati annullati la nota di conclusione negativa della procedura e gli atti successivi, con effetto conformativo che imponeva la riedizione del procedimento a partire dalla fase della immissione in servizio. La sentenza era passata in giudicato.
L’Ateneo aveva avviato la procedura per il permesso di soggiorno e la stipula del contratto, ma poi si era arenato in una corrispondenza con il Ministero e il CUN, in attesa di un parere sull’inquadramento. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario e il risarcimento dei danni. L’Ateneo ha sostenuto di essersi attivato con diligenza, richiedendo il parere obbligatorio ex D.M. n. 456/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la funzione del giudizio di ottemperanza, richiamando TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1903/2023: esso verifica l’esatta attuazione del giudicato e può essere attivato non solo per totale inerzia, ma anche per esecuzione inesatta, incompleta o elusiva. L’amministrazione non ha discrezionalità sull’an e sul quando, ma solo sul quomodo.
La sentenza ottemperanda aveva imposto la riedizione del procedimento dalla fase dell’immissione in servizio. A distanza di mesi l’Ateneo non ha concluso quel procedimento. La richiesta di parere al Ministero, e il relativo ritardo nel riscontro, non costituiscono fattore esimente.
Il Collegio sottolinea che la procedura è di esclusiva competenza dell’Ateneo quale amministrazione procedente. Soprattutto, il parere era stato richiesto l’11 dicembre 2024 e l’art. 2 del D.M. n. 456/2023 prevede il termine di sessanta giorni. Superato tale termine, opera il meccanismo dell’art. 16 della legge n. 241/1990, che impone all’amministrazione di procedere comunque (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 9703/2024). L’Ateneo, inoltre, era rimasto inerte rispetto alla richiesta di integrazione documentale rivolta dal Ministero.
Da qui l’ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. È invece respinta la domanda risarcitoria: nel giudizio di ottemperanza è deducibile solo il danno connesso alla mancata esecuzione del giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 2004/2025). La pronuncia ottemperanda non contiene alcun accertamento sulla spettanza del bene della vita. Il danno alla salute risulta correlato alla mancata presa di servizio, non all’esecuzione del giudicato; il danno all’immagine e curriculare difetta di prova specifica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.