Il divieto accessorio all’avviso orale è devoluto al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 3385 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di possedere o utilizzare prodotti pirotecnici e gli altri divieti accessori contenuti nell’avviso orale del Questore, adottati ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono opponibili davanti al tribunale in composizione monocratica. La relativa controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione. La clausola del provvedimento che indica l’opposizione dinanzi al tribunale monocratico conferma il riparto. Trovano applicazione l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, e il comma 7, con perdita di efficacia delle misure cautelari trenta giorni dopo la pubblicazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale operante nel settore dei giochi pirotecnici, ha ricevuto la notifica dell’avviso orale adottato dal Questore, recante plurimi divieti e, tra questi, quello di possedere o utilizzare prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo. Con ricorso ha chiesto l’annullamento del provvedimento in parte qua, deducendo violazione di legge, eccesso di potere e difetto di adeguata istruttoria, lamentando che il solo divieto relativo ai pirotecnici gli impedisce di svolgere l’attività lavorativa.
Il ricorrente ha dichiarato di voler dare esecuzione al provvedimento e di riservarsi la revoca in via amministrativa. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. Dopo l’accoglimento parziale della domanda cautelare, il Collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di inammissibilità per genericità dei motivi e per difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda il riparto di giurisdizione. Il ricorrente ha precisato, nella memoria depositata dopo l’ordinanza istruttoria, di avere impugnato il provvedimento questorile solamente nella parte relativa al divieto sui prodotti pirotecnici, ritenuta gravemente lesiva della propria attività. La domanda caducatoria si configura dunque come annullamento in parte qua.
Su questo perimetro il Collegio applica l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 159/2011, vigente ratione temporis, secondo cui il divieto adottato nei confronti di un maggiorenne è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica. La disposizione sottrae la materia alla giurisdizione amministrativa e la assegna al giudice ordinario.
Il dato normativo è confortato dal tenore del provvedimento impugnato, che dopo avere indicato il ricorso gerarchico al Prefetto e quello al TAR precisa espressamente che avverso i divieti è ammessa opposizione dinanzi al Tribunale in composizione monocratica. Il Collegio richiama Cons. Stato, sez. I, 5 settembre 2024, n. 1202 a sostegno della qualificazione della controversia come devoluta al giudice ordinario.
Declinata la giurisdizione, il Tribunale richiama l’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.: restano ferme le preclusioni e le decadenze maturate, ma sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Per il comma 7 le misure cautelari perdono efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione, con facoltà di riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Le spese sono integralmente compensate, in ragione dell’esito in rito e dei peculiari interessi sottesi alla vicenda contenziosa.
Nota della Redazione
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