Inclusione dei sei scatti stipendiali nella buonuscita per le forze di polizia ad ordinamento militare (TAR Lazio n. 11694 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla L. n. 472/1987, trova applicazione, oltre che nei confronti del personale della Polizia di Stato, anche nei confronti del personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, come l’Arma dei carabinieri, in quanto l’art. 16 della L. n. 121/1981, cui l’art. 6 del medesimo decreto rinvia, perimetra la nozione di forze di polizia senza distinguere tra ordinamento civile e militare. La disposizione di cui all’art. 6-bis, secondo comma, si applica anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza a domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio né ad esso è ricollegata alcuna decadenza. La prescrizione del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti del Ministero della difesa, di cui cinque appartenenti all’Arma dei carabinieri e due allo Stato maggiore dell’Esercito, cessati dal servizio a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, hanno chiesto la rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, eccependo la prescrizione del diritto per i ricorrenti cessati in data anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso e contestando l’applicabilità del beneficio al personale cessato a domanda.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto osservato che l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel testo risultante dalla sostituzione operata dall’art. 21, comma 1, della L. n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali al personale della Polizia di Stato e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate. Richiamando il Cons. Stato, Sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023, il Collegio ha ritenuto che la nozione di forze di polizia vada desunta dall’art. 16 della L. n. 121/1981, espressamente richiamato dall’art. 6 del decreto, il quale include nell’ambito delle forze di polizia anche l’Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza.
Quanto alla tesi dell’INPS fondata sull’asserita abrogazione del beneficio per i sottufficiali delle forze armate cessati a domanda, il Tribunale ha rilevato che l’art. 11 della L. n. 231/1990, che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, è stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010, con esclusione di fenomeni di reviviscenza. Inoltre, l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare dispone espressamente che al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Il Collegio ha altresì disatteso l’eccezione dell’INPS secondo cui il trattamento di fine servizio avrebbe natura previdenziale e richiederebbe un puntuale titolo legale per l’attribuzione dei sei scatti. Richiamando il parere del Cons. Stato, Adunanza di Sezione, n. 01906/2019 e la sentenza n. 2831/2023, ha chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina esclusivamente l’applicazione dei sei scatti ai fini della base pensionabile, senza incidere sul regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, che rimane a carico della fiscalità generale.
Quanto alla domanda di collocamento in quiescenza, il Tribunale ha condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il termine del 30 giugno, previsto dall’art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, non è un termine di decadenza ma un onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo, senza che dalla sua inottemperanza possa discendere la perdita del beneficio. Il diritto è stato accolto per i cinque ex carabinieri, mentre è stato respinto per i due ex militari dello Stato maggiore dell’Esercito, non appartenenti alle forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della L. n. 121/1981.
In relazione all’eccezione di prescrizione, il Collegio l’ha respinta, ritenendo che il termine decorra dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale ed evidenziando la natura interruttiva della diffida e messa in mora. Sulle somme dovute ha disposto la corresponsione dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
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Nota della Redazione
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