Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 3390 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., la parte che agisce deve provare il fatto costitutivo del diritto, ovvero l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo e l’inutile decorso del termine di adempimento. Su tale base, in applicazione dell’art. 2697 c.c., i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Ne consegue che, costituitasi l’amministrazione, incombe su di essa l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o altra causa di estinzione del diritto. La mera costituzione di stile, priva di allegazioni sull’esecuzione, non assolve tale onere e giustifica l’accoglimento del ricorso con nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza n. 5212/2023 il Tribunale di Catania, sezione Lavoro, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori.
Ritenendo che l’amministrazione non avesse dato esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo notificato e definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta alcun adempimento da parte del Ministero.
Il passaggio centrale della decisione riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c. e ne fa applicazione nel giudizio di ottemperanza: la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto, individuato nella previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; su tale base spettava all’amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto.
La difesa erariale, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. La costituzione formale resta quindi priva di efficacia difensiva sul punto, e il ricorso è accolto.
Il Tribunale ha ordinato al Ministero di ottemperare integralmente al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità, che provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, previa richiesta di parte.
Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che il commissario ne abbia diritto, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, e ne afferma l’applicabilità per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando in tal senso TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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