Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su indennizzo legge 210/92 (TAR Lombardia n. 1143 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto all’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione quando questa non provi l’avvenuto e integrale pagamento delle somme dovute. Sussistono i presupposti dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando il titolo sia passato in giudicato e sia stato rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione va pertanto condannata al pagamento entro un termine perentorio, con nomina sin d’ora del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Gli accessori di legge maturati successivamente e i ratei già scaduti seguono il titolo esecutivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto all’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, nella misura corrispondente all’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Il titolo aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento dei ratei con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre interessi legali e spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.

La sentenza, notificata all’amministrazione il 19 giugno 2023, era passata in giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto al TAR di ordinare l’esecuzione, di nominare un Commissario ad acta e di condannare l’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla difesa del ricorrente, e risulta rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo in forma esecutiva. Ricorrono dunque i presupposti dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, l’amministrazione resistente non ha fornito la prova dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme dovute. Da ciò il TAR ha fatto discendere l’obbligo di pagamento in capo al Ministero intimato, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il giudice ha analiticamente determinato l’oggetto dell’obbligo: le somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi eventualmente già versati; gli accessori di legge maturati successivamente, gli oneri di registrazione, le spese di esame, di copia e di notificazione, in quanto abbiano titolo nel provvedimento; gli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza, negli stessi limiti. Sul punto il Collegio ha richiamato il precedente del TAR Calabria – Reggio, 22 marzo 2016, n. 290.

Quanto alla nomina del commissario, il TAR ha designato sin d’ora il Direttore della Direzione Generale della Vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche attraverso un funzionario delegato. Al termine invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è pertanto accolto nei termini indicati in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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