Divieti urbanistici generalizzati alle antenne di telefonia mobile illegittimi (TAR Valle d’Aosta n. 15 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le previsioni urbanistiche che vietino l’installazione di stazioni radio base su intere zone del territorio comunale sono illegittime, perché costituiscono un limite alla localizzazione e non un criterio di localizzazione. I Comuni possono individuare, con apposito atto regolamentare, esclusivamente siti sensibili determinati in modo specifico, in base a concrete esigenze pubblicistiche. Le infrastrutture di telefonia mobile sono opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e possono essere collocate in qualsiasi zona, a prescindere dalla destinazione funzionale, per garantire la copertura capillare del territorio. Il diniego fondato su un generico richiamo alla vicinanza a un’area di pregio naturalistico, senza ulteriori specificazioni, è viziato per difetto di motivazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto al S.U.A.P. l’autorizzazione per realizzare una stazione radio base per la telefonia mobile in un comune valdostano. Il Comune ha espresso parere negativo e lo Sportello Unico ha emesso il diniego, ritenendo che la destinazione urbanistica della zona non consentisse l’attività richiesta, che l’area fosse in prossimità di un sito di importanza comunitaria e che la relazione tecnica non evidenziasse alcuna motivazione urbanistico-paesaggistica.
La società ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo la violazione della disciplina di settore e l’illegittimità delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, ove interpretate come divieto assoluto. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità dei motivi subordinati per mancata notifica alla Regione. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare e, all’udienza, ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi quattro motivi, incentrati sull’interpretazione degli artt. 10, 37 e 57 delle N.T.A. comunali. Il diniego si fondava sull’assunto che tali disposizioni impedissero l’installazione in un’intera zona del piano regolatore. Richiamando la propria sentenza n. 11 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ribadisce che i Comuni possono dettare criteri localizzativi, anche sotto forma di divieto riferito a specifici edifici o siti, ma non introdurre limitazioni alla localizzazione mediante criteri distanziali generici o destinazioni urbanistiche preclusive.
Il percorso argomentativo si fonda sulla legge quadro legge n. 36 del 2001 e sul d.lgs. n. 259 del 2003, nonché sull’art. 38, comma 6, del d.l. n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, che consente ai Comuni regolamenti riferiti a siti sensibili individuati in modo specifico, escludendo limitazioni in aree generalizzate del territorio. Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 331 del 2003, n. 450 del 2006, n. 265 del 2006, n. 129 del 2006), che riserva allo Stato la definizione degli impianti e considera i divieti generalizzati incompatibili con l’equilibrio tracciato dalla legge statale. Le infrastrutture di telefonia sono opere di pubblica utilità assimilate alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi degli artt. 86, comma 3, e 90, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003.
Applicando tali principi, il Tribunale ritiene che le N.T.A. possano essere interpretate in senso costituzionalmente e legislativamente conforme: esse elencano le attività ammesse nelle singole zone ma non contengono un espresso divieto di localizzazione, e l’art. 37, punto 3, prevede la possibilità di autorizzare gli impianti anche in zone non destinate a tale attività. L’interpretazione conforme consente quindi l’installazione generalizzata, salva l’individuazione di specifici siti da parte del Comune.
Quanto al settimo motivo, il Collegio rileva che il richiamo generico alla vicinanza a un’area di pregio naturalistico e alle conseguenze “impattanti” non è idoneo a sorreggere il diniego, perché non illumina il bilanciamento di interessi compiuto in concreto. Il provvedimento è quindi affetto da vizio di motivazione.
Il ricorso è accolto e il provvedimento n. 283 dell’8.6.2023 è annullato. I motivi subordinati sulle N.T.A. restano assorbiti, così come l’eccezione di inammissibilità riferita agli stessi. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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