Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e potere sostitutivo del commissario (TAR Toscana n. 1393 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non abbia dato integrale esecuzione alla sentenza passata in giudicato. L’inadempimento parziale, limitato alla sorte capitale e agli interessi e non esteso ai compensi professionali già corrisposti, integra comunque la violazione dell’obbligo di ottemperanza. Il giudice amministrativo, accertato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina contestualmente un commissario ad acta con facoltà di delega, destinato a operare in via sostitutiva solo ove il termine decorra infruttuosamente.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 126 dell’11 aprile 2023 del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato al pagamento delle relative annualità, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza era stata notificata nell’aprile 2023 e risultava passata in giudicato, come certificato nel maggio 2024. Il difensore ha evidenziato la perdurante inerzia dell’amministrazione per la sola parte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali, e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito, verificando la notificazione del titolo e il suo passaggio in giudicato, attestato dalla certificazione del funzionario giudiziario.
Nel merito, il TAR ha rilevato che agli atti non risultava alcun adempimento da parte del Ministero in ordine all’accertamento del diritto e alla condanna al pagamento delle annualità del beneficio, oltre interessi. Ha inoltre constatato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. n. 269/2003.
Da tali elementi il giudice ha tratto la prova dell’inadempimento dell’obbligo nascente dal giudicato. La circostanza che il pagamento dei compensi professionali fosse già avvenuto non è stata ritenuta sufficiente, poiché l’esecuzione doveva considerarsi parziale e, dunque, inidonea a soddisfare integralmente il comando contenuto nella sentenza.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e assegnazione del termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il Collegio ha contestualmente nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero, con facoltà di delega all’interno della struttura, incaricato di provvedere nel successivo termine di sessanta giorni ove quello assegnato all’amministrazione decorra infruttuosamente.
Le spese di giudizio sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate in € 800,00, oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, unitamente alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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