Ottemperanza al giudicato e interesse ad agire per immobile non trasformabile (TAR Liguria n. 181 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la valutazione della legittimità delle nuove previsioni regolamentari adottate dall’Amministrazione dopo l’annullamento giurisdizionale si àncora all’interesse concreto del ricorrente all’eliminazione dell’atto. Ove il vantaggio sperato non sia comunque conseguibile per la carenza dei presupposti previsti dalla legge regionale, indipendentemente dalla preclusione regolamentare, difetta l’interesse ad agire e il ricorso è inammissibile. La declaratoria di inammissibilità assorbe la verifica della violazione o elusione del giudicato e preclude l’esame della domanda risarcitoria, che postula la lesione di una posizione sostanziale attuale. La conversione del rito resta subordinata all’utilità della decisione di merito.
Il Fatto
Con ricorso proposto ex art. 114 cod. proc. amm., una società immobiliare ha chiesto dichiararsi la nullità della deliberazione consiliare n. 109 del 27 settembre 2023, con cui il Comune ha modificato il regolamento edilizio introducendo limiti alla trasformazione in abitazione dei piani terreni prospicienti spazi pubblici.
La società assumeva che la nuova disciplina riproducesse, nella forma e nella sostanza, il contenuto dell’atto già annullato con la sentenza della Sezione n. 1003 del 24 novembre 2022, non impugnata, e che ciò integrasse violazione o elusione del giudicato. In via subordinata chiedeva l’annullamento previa conversione del rito, oltre al risarcimento del danno da perdita di opportunità di commercializzazione degli immobili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato l’eccezione di inammissibilità del gravame, incentrata sull’assenza di pregiudizi attuali e concreti derivanti dalle nuove previsioni regolamentari. La ricorrente invocava l’interesse a conseguire i titoli abilitativi per il mutamento di destinazione d’uso di quattro unità immobiliari di sua proprietà.
Il Tribunale ha rilevato che, per effetto di s.c.i.a. non opposta, tre delle quattro unità erano già state trasformate al residenziale prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Sotto questo profilo l’interesse alla decisione è quindi venuto meno, come riconosciuto dalla stessa parte.
L’interesse residuo concerneva l’unico locale ancora destinato a uso ufficio. Qui la Corte ha concentrato la verifica: la l.r. Liguria n. 30/2019 promuove il riutilizzo residenziale degli immobili non utilizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge. La parte ha ammesso di attendere la maturazione di tale requisito, che però non si è concretizzato; anzi, la documentazione prodotta dall’Amministrazione dimostra che l’immobile risulta occupato in forza di un contratto di locazione.
Da ciò la conseguenza decisiva: indipendentemente dalla preclusione posta dal regolamento edilizio, la ricorrente non potrebbe comunque conseguire la modifica della destinazione d’uso. Manca dunque qualsiasi vantaggio concreto ritraibile dalla declaratoria di nullità o dall’annullamento delle previsioni contestate.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire, con assorbimento della questione relativa alla conversione del rito per ragioni di economia processuale. La reiezione della domanda risarcitoria segue necessariamente, risultando peraltro formulata in modo generico. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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