Silenzio-inadempimento della PA sull’istanza di ampliamento e nulla osta PAI (TAR Lazio n. 180 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato su istanza di parte, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, entro il termine ivi previsto. Quando l’istruttoria è completa salvo il parere di un’Autorità terza, l’obbligo di provvedere si articola secondo le rispettive competenze: l’Autorità competente al rilascio del nulla osta deve esprimersi, mentre il Comune procedente deve sollecitare il parere mancante e definire il procedimento. Non è imputabile alcun inadempimento all’Ente che abbia riscontrato l’istanza dichiarando la propria incompetenza e trasmettendo gli atti all’Amministrazione ritenuta competente, ancorché l’indicazione sia erronea. Il giudice amministrativo, accertato il silenzio, ordina alle Amministrazioni di provvedere e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune di Terracina, con nota del 31 maggio 2017, istanza di ampliamento di un fabbricato produttivo artigianale ai sensi della legge regionale n. 21 dell’11 agosto 2009. La pratica è stata istruita integralmente, salvo il rilascio del nulla osta ai fini del vincolo relativo al P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico).

La Provincia di Latina, con nota del 2 ottobre 2018, ha dichiarato la propria incompetenza indicando l’Autorità di bacino distrettuale. Quest’ultima, con nota del 30 ottobre 2019, ha individuato la competenza in capo alla Regione Lazio e le ha trasmesso gli atti. La Regione è rimasta silente. La società ha quindi diffidato gli Enti il 19 ottobre 2022 e, non ottenendo riscontro, ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento. La Provincia, costituitasi, ha chiesto il rigetto; Comune e Regione sono rimasti contumaci.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, che impone alle Amministrazioni di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro il termine previsto, e dal comma 6, che fa decorrere i termini dal ricevimento della domanda. Nel caso concreto, il procedimento è stato istruito per intero salvo il nulla osta PAI: l’obbligo a provvedere è dunque pacifico.

Circa il contenuto dell’obbligo, il Tribunale chiarisce che esso consiste nella conclusione del procedimento, con eventuale rilascio del titolo, dopo l’assunzione del parere sul vincolo da parte dell’Autorità competente. Quanto all’individuazione di tale Autorità, l’art. 8 della legge regionale n. 53/1998 e il rinvio alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5079/1999 attribuiscono alla Regione Lazio la competenza sul vincolo idrogeologico per il tratto fluviale interessato, ricadente in Area di attenzione del fiume Amaseno, in luogo dell’ex A.R.DI.S.

Sul versante del Comune, resta ferma la competenza a definire il procedimento edilizio, anche attraverso la sollecitazione del parere mancante presso l’Autorità individuata. Il Collegio sottolinea l’inutile decorso di quasi sette anni dall’avvio e di oltre un anno dalla diffida del 2022.

Quanto alla Provincia di Latina, il Tribunale esclude l’inadempimento: l’Ente ha riscontrato le istanze rappresentando correttamente la propria incompetenza e indicando, sia pure erroneamente, l’Ente ritenuto competente, che ha poi trasmesso gli atti alla Regione. Il ricorso nei suoi confronti è quindi rigettato.

Accolto per il resto il ricorso, il Collegio ordina alla Regione Lazio di pronunciarsi sul nulla osta entro due mesi e al Comune di Terracina di concludere il procedimento entro quattro mesi, nominando in caso di inerzia il commissario ad acta nella figura del Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con compenso a carico solidale delle Amministrazioni condannate. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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