Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Lazio n. 86 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica la corretta attuazione del giudicato e accerta l’eventuale inerzia dell’amministrazione obbligata. L’amministrazione è sempre tenuta a conformarsi al giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, conservando al più una limitata discrezionalità sul quomodo dell’esecuzione. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dal giorno in cui si verifica l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e si commisura agli interessi legali sulla somma dovuta.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza al giudicato formato dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con cui era stata accertata la natura subordinata dei rapporti a termine intercorsi con l’amministrazione e la stessa era stata condannata al pagamento di una somma, al riconoscimento dell’anzianità di servizio e all’inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente, oltre al risarcimento dei danni.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il Ministero dell’istruzione e del merito non aveva dato alcuna esecuzione alla pronuncia, benché divenuta definitiva. L’amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente. Il ricorrente ha domandato l’accertamento dell’inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione successiva o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero, pur costituitosi, non ha spiegato alcuna difesa. Ne deriva che i fatti esposti dal ricorrente in ordine al mancato pagamento delle somme liquidate non risultano contestati e che l’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto dell’inottemperanza.

La decisione richiama il consolidato indirizzo secondo cui il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’oggetto del giudizio consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato, ai sensi degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 112, comma 1, cod. proc. amm.

Il Collegio sottolinea che l’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarvisi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, comprese quelle economiche e finanziarie. Non residua alcuna discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo.

All’esito della verifica, l’adempimento è risultato negativo. Il giudice ha pertanto ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, disponendo che, in caso di persistente inerzia, provveda un commissario ad acta individuato nel Direttore Generale competente, senza compenso e con facoltà di delega.

La richiesta di astreinte è stata accolta. Le penalità decorrono dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza ai termini assegnati e sono commisurate agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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