Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Lazio n. 775 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’attuazione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione non vi si sia conformata. Il giudice amministrativo, accertata la competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., verifica il passaggio in giudicato con idonea certificazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. In difetto di prova dell’adempimento, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta, disposta fin d’ora per il caso di inottemperanza perdurante, è conforme alla richiesta della parte e funzionale all’effettività della tutela.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR del Lazio, sezione staccata di Latina, per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, n. 1074/2024 del 15 ottobre 2024. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva accertato il diritto del docente a usufruire, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il beneficio nella misura di € 1.500,00 oltre accessori.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Ministero il 17 ottobre 2024. L’Ufficio competente ha certificato il passaggio in giudicato il 13 maggio 2025. L’amministrazione non ha però dato corso agli adempimenti. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di puro stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza in forza dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. Ha poi ritenuto il ricorso ammissibile quanto ai presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione dell’Ufficio, e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nessun dubbio ha poi ravvisato sulla ricomprensione, tra i provvedimenti attuabili con l’ottemperanza, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è dettato proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il giudice amministrativo ha quindi ordinato di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina, con adozione degli adempimenti finalizzati e riconoscimento degli importi nei modi e nella misura dalla stessa indicati, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione.
In conformità alla richiesta della parte, il Collegio ha nominato fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina, o di altro funzionario delegato, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato. Il compenso è stato liquidato in € 1.000,00, salvo conguaglio, a carico del Ministero, con obbligo di documentata relazione sull’attività svolta. Il commissario deve attivarsi su istanza di parte e provvedere in un ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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