Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Abruzzo n. 680 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. il giudice amministrativo assicura l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, verificando la sussistenza del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il Collegio ne dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione, assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta nominato sin d’ora pone in essere gli atti necessari all’esecuzione, con facoltà di delega a un funzionario. La mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della natura seriale del contenzioso.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro. Il titolo accerta il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico, ai sensi dell’art. 1, legge n. 107/2015, per le annualità indicate in sentenza, con condanna del Ministero all’erogazione della prestazione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato. Il titolo è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. Verifica quindi la sussistenza del titolo e la sua definitività, risultando la sentenza passata in giudicato in base alla certificazione prodotta.
Il Tribunale accerta il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La prova dell’avvenuto adempimento dovrà essere depositata mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Ove il primo termine decorra infruttuosamente, il commissario porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza. Dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché all’impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario, ove dovuto, è liquidato al termine dell’incarico. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori, con riduzione del 50% in ragione della natura seriale del contenzioso (cfr. Cons. di Stato, VII, n 5859/2025) e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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