Ottemperanza al giudicato e astreinte per la carta del docente (TAR Campania n. 5388 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato al pagamento tramite buono elettronico, e fissa un termine per l’adempimento. Su richiesta della parte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., dispone la penalità di mora pari agli interessi legali sull’importo dovuto. La misura non è manifestamente iniqua quando è parametrata alla misura legale. In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione nomina un commissario ad acta che si sostituisce all’ente inottemperante. La mera costituzione con atto di stile non integra elemento ostativo all’accoglimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico, oltre spese di giudizio. Il titolo è qualificato come passato in giudicato.
La ricorrente denuncia l’inerzia dell’amministrazione e chiede che la sezione ordini l’esecuzione del giudicato, fissando un termine, con nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento e condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto, non avendo l’amministrazione, costituitasi con atto di stile, fornito elementi ostativi. La qualificazione della condanna al pagamento mediante buono elettronico consente l’accesso al rimedio dell’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.
Il Tribunale ordina al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento. La fissazione del termine costituisce il primo contenuto dell’ordine di ottemperanza.
In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario è chiamato a porre in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro un ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione. La medesima norma prevede che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita nella misura degli interessi legali.
In applicazione di tale parametro, l’amministrazione è condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla comunicazione della sentenza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro ottocento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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