Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Abruzzo n. 679 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. In presenza di titolo esecutivo notificato e del decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, assegnando un termine per provvedere. L’assenza di prova dell’adempimento legittima la nomina, sin d’ora, di un commissario ad acta con poteri sostitutivi, destinato a operare decorso inutilmente il termine assegnato. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, prevista dall’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 2.500,00 e al pagamento delle spese.
Il Ministero non ha proposto impugnazione e la sentenza è passata in giudicato. Il titolo è stato notificato all’amministrazione per l’esecuzione, senza che seguisse alcun adempimento. La ricorrente ha quindi promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Abruzzo, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., oltre a quello dei termini per la costituzione previsti dagli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Accerta inoltre il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro è documentato dalla certificazione prodotta. L’amministrazione resistente non ha allegato alcuna prova dell’adempimento. Su queste basi il ricorso è fondato e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. All’esito, la prova dell’adempimento dovrà essere depositata con documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
Il Collegio accoglie anche la domanda di nomina del commissario. Designa il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. Il commissario opererà decorso inutilmente il termine assegnato all’amministrazione, entro un ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del primo termine.
I poteri del commissario sono delineati in modo ampio. Egli dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, sotto la propria responsabilità. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non valgono come causa di impedimento. Il compenso, ove dovuto, sarà liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del commissario.
Sulle spese, la soccombenza segue l’esito del giudizio. La liquidazione avviene secondo lo scaglione di riferimento, fino a euro 5.000,00, con riduzione del 50 per cento in ragione della natura seriale del ricorso, attestata dal ruolo di udienza e dalla presenza di decine di ricorsi analoghi sulla medesima materia. L’importo è distratto in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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