Silenzio della Commissione ERP e obbligo di pubblicare la graduatoria definitiva (TAR Calabria n. 179 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Commissione preposta è organo dotato di autonomia funzionale e decisionale, distinto dal Comune, cui restano attribuite mere competenze istruttorie; il ricorso avverso la graduatoria va pertanto notificato alla Commissione e non all’ente locale. Spirato il termine di legge per la formulazione della graduatoria definitiva, il silenzio-inadempimento della Commissione è illegittimo e il giudice ordina l’adozione del provvedimento espresso, nominando il Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al bando pubblicato nel febbraio 2021 dal Comune competente, ai sensi della legge della Regione Calabria n. 32 del 1996, per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione, presentando domanda nell’aprile 2021. A seguito di sollecitazione scritta, il Comune la informava di aver trasmesso già nell’ottobre 2021 tutta la documentazione alla Commissione Assegnazione Alloggi ERP per il seguito di competenza, ai sensi dell’art. 16, comma 11, l.r. n. 32/1996.

Non essendo stata formata la graduatoria definitiva nel termine di sessanta giorni previsto dall’art. 20, comma 4, l.r. n. 32/1996, la ricorrente impugnava il silenzio della Commissione, chiedendo la declaratoria di illegittimità, l’ordine di provvedere con atto espresso e la nomina di un Commissario ad acta. La Commissione non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà preliminarmente atto della rituale instaurazione del contraddittorio, richiamando l’orientamento secondo cui le Commissioni per l’assegnazione degli alloggi ERP sono organi con autonomia funzionale e decisionale, con la conseguenza che il ricorso contro le graduatorie deve essere notificato alle stesse e non al Comune (Cons. Stato, sez. V, n. 2391 del 2020; TAR Calabria, sez. I, n. 1473 del 2021).

Nel merito il ricorso è fondato. Il segmento procedimentale di competenza della Commissione è disciplinato dall’art. 20 l.r. n. 32/1996, che impone di formulare la graduatoria definitiva entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Comune, con termine proporzionalmente incrementato oltre i duecento concorrenti e possibilità di motivata proroga comunicata agli enti interessati.

Dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente ha partecipato a una procedura ad evidenza pubblica per la concessione di alloggi ERP in locazione e che il Comune ha trasmesso alla Commissione tutta la documentazione nel mese di ottobre 2021. È dunque abbondantemente spirato il termine del comma 4 per la pubblicazione della graduatoria definitiva.

Il Collegio qualifica la posizione della ricorrente come equivalente a quella di chi abbia presentato un’istanza idonea ad attivare un procedimento per il quale la legge impone all’amministrazione la conclusione in un termine determinato, richiamando per analogia la posizione del concorrente in una procedura di gara (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 1987 del 2020).

Il ricorso è quindi accolto: è dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione, alla quale è ordinato di provvedere alla formulazione e pubblicazione della graduatoria ai sensi dell’art. 20, commi 4 e 6, l.r. n. 32/1996, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inerzia provvederà il Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, su istanza della parte interessata. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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