Quote latte: disapplicazione delle norme interne e limiti del giudicato di rito (TAR Lombardia n. 135 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di rito non consolida il debito da prelievo supplementare e non può essere opposto all’obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte di Giustizia. Solo un giudicato di merito che abbia accertato l’esistenza o l’inesistenza dell’obbligo di versamento può precludere la disapplicazione. Il ricalcolo imposto dalla disapplicazione è complessivo e riguarda tutti i produttori coinvolti nelle operazioni di compensazione o di rimborso. La prescrizione del credito è decennale e non si applica il termine quadriennale del Reg. CE n. 2988/95, perché la tutela del bilancio unionale è assicurata dagli Stati mediante reintegrazione del FEAOG. La compensazione con gli aiuti PAC estingue il debito solo se documentata in modo certo.
Il Fatto
Il ricorrente, socio di una società semplice agricola produttrice di latte vaccino e assoggettata al regime delle quote latte, impugna la cartella di pagamento emessa dall’AGEA per oltre seicentomila euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, relativamente alle campagne 2001-2002, 2005-2006 e 2007-2008, estendendo l’impugnazione al ruolo presupposto e chiedendo il risarcimento del danno.
La cartella era stata inizialmente opposta davanti al Tribunale di Mantova, che ha declinato la giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Brescia, con integrazione dei motivi. L’AGEA si è costituita chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il ne bis in idem, essendo la medesima cartella già impugnata davanti al giudice ordinario e davanti al giudice amministrativo. Applicando la regola dell’anteriorità ex art. 39 c.p.c., prevale il ricorso radicato per primo, poi riassunto davanti al TAR, mentre la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso collettivo va qualificata come pronuncia in rito, priva di accertamento di merito.
Nel merito, le censure formali sono respinte. La responsabilità illimitata dei soci di società semplice esclude errori nell’individuazione del debitore. Le violazioni nella notifica sono sanate dal raggiungimento dello scopo ex artt. 156 e 160 c.p.c.. L’omessa sottoscrizione è consentita dalla validazione informatica dei ruoli. L’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti non si duplica per effetto dell’indicazione del ruolo nella cartella.
Quanto all’esigibilità, la Corte chiarisce che il recupero del prelievo è escluso solo in presenza di rateizzazione perfezionata. La compensazione con gli aiuti PAC deve essere provata mediante attestazioni degli organismi pagatori e non può operare incrociando campagne diverse, ciascuna avente autonoma storia giuridica.
Sulla prescrizione, si afferma il termine decennale, con esclusione del termine quadriennale europeo. Il giudice ricostruisce gli effetti interruttivi e sospensivi dei ricorsi e delle intimazioni, escludendo l’intervenuta prescrizione. Sul contrasto con il diritto dell’Unione, il TAR richiama le pronunce della Corte di Giustizia sulla compensazione nazionale e sul rimborso del prelievo in eccesso e afferma l’obbligo di disapplicazione, con ricalcolo complessivo.
Il punto centrale è il rapporto tra giudicato e disapplicazione. I giudicati di rito non creano una certezza giurisdizionale opponibile alle sentenze europee. Per le campagne 2001-2002 e 2005-2006 il ricorso è respinto, essendo intervenuti giudicati di merito sfavorevoli. Per la campagna 2007-2008 la domanda di ricalcolo è improcedibile, essendo già stata accolta da altra pronuncia. Il risarcimento è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 39 c.p.c. – Litispendenza e continenza di cause
- Art. 156 c.p.c. – Rilevanza della nullità
- Art. 160 c.p.c. – Nullità della notificazione