Distruzione di alimenti non tracciabili senza accertamenti sulla nocività (TAR Sardegna n. 1232 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di tracciabilità e di qualsiasi autorizzazione di un alimento destinato ai consumatori consente all’autorità competente di disporne la distruzione, senza che sia necessario espletare apposite indagini sull’effettiva nocività del prodotto. L’obbligo di tracciabilità non è limitabile alla sola fornitura esterna, sussistendo anche in caso di autoproduzione la necessità di procedure che mettano a disposizione dell’autorità le informazioni sulla provenienza e sui rischi sanitari. Grava sull’operatore che eccepisca la destinazione al consumo domestico l’onere di dimostrarla, adottando accorgimenti idonei a evitare commistioni con i prodotti destinati alla vendita. Ove il provvedimento sia plurimotivato e una delle ragioni si riveli legittima, il giudice è esonerato dall’esame delle ulteriori censure.
Il Fatto
Nel corso di un’ispezione igienico-sanitaria, il personale del servizio veterinario dell’ASL sottoponeva a sequestro amministrativo cautelare otto prosciutti in stagionatura, rinvenuti all’interno di una cella frigorifera e ritenuti privi dei requisiti di tracciabilità imposti dalla normativa eurounitaria. L’operatore presentava istanza di dissequestro ai fini della distruzione e smaltimento, che l’amministrazione accoglieva, disponendo con ordinanza la distruzione della merce.
Il ricorrente impugnava quindi la parte dell’ordinanza che disponeva la distruzione e il successivo provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento parziale in autotutela. Sosteneva, tra l’altro, che la richiesta di distruzione era frutto di un errore materiale, che i prosciutti erano destinati al consumo domestico e che la normativa di settore non trovava applicazione. La misura cautelare veniva respinta e nelle more i prosciutti erano distrutti; il ricorrente ribadiva il persistente interesse alla pronuncia a fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il collegio respinge il ricorso muovendo dal primo profilo di doglianza, secondo cui la distruzione presupporrebbe l’accertamento della nocività e costituirebbe extrema ratio. Il provvedimento impugnato, osserva il Tribunale, non fonda la distruzione sulla pericolosità dei salumi, ma sull’assenza di autorizzazione e sulla mancanza di tracciabilità, circostanze che escludono la possibilità di garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare.
Richiamando un orientamento condiviso, il Tribunale afferma che l’obbligo di tracciabilità non è limitabile alla fornitura esterna del prodotto: anche in caso di autoproduzione sussiste la necessità di sistemi e procedure che consentano di mettere a disposizione dell’autorità le informazioni sulla provenienza e sui rischi sanitari. La consistenza astratta del pericolo e la radicale disattenzione degli obblighi cautelativi fanno sì che, ai fini della distruzione, non sia necessaria alcuna indagine sull’effettiva nocività, come riconosciuto da Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2012, n. 3627, citato nel testo insieme a TAR Piemonte n. 1698/2015.
Il collegio valorizza inoltre il potere dell’autorità di intraprendere le azioni previste dall’art. 138 del Regolamento (CE) n. 2017/625: un alimento di origine sconosciuta, privo di etichettatura e per il quale non è possibile stabilire il processo produttivo, costituisce un potenziale pericolo per la salute pubblica e deve essere destinato a distruzione, senza obbligatorietà di analisi.
Quanto alla dedotta destinazione al consumo domestico, il Tribunale rileva che essa è stata solo allegata e non dimostrata. L’azienda svolge attività di vendita diretta di prodotti derivati, tra cui i prosciutti, e il ricorrente avrebbe dovuto adottare accorgimenti idonei a evitare commistioni con i prodotti destinati alla vendita, del tutto assenti. La bolla di macellazione, intestata all’azienda, riguarda tre suini, dai quali si ricavano notoriamente sei prosciutti: resta ignota l’origine degli altri due, con configurazione di un rischio per la salute pubblica.
Sul secondo e sul quinto profilo, il Tribunale rileva che il provvedimento è plurimotivato e che la legittimità della ragione fondata sulla mancata tracciabilità esime dall’esame delle ulteriori censure. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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