Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4634 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, legittima il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Accertata la persistente inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine di novanta giorni e nomina commissario ad acta il funzionario pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 in caso di incapienza dei fondi. A tale commissario non è liquidato alcun compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della medesima amministrazione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, una sentenza che ha dichiarato il loro diritto alla retribuzione professionale docenti e alla Carta elettronica per l’aggiornamento, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive, degli interessi e delle spese di lite. La decisione è passata in giudicato per mancata impugnazione.

Dopo la notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione ha corrisposto solo parte della somma dovuta, senza interessi né rivalutazione, e non ha riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente né rimborsato le spese del giudizio. Decorso inutilmente il termine dilatorio, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata al Ministero il 7 gennaio 2026 e passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Il ricorso è stato notificato il 29 giugno 2026, oltre i centoventi giorni richiesti dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996: la domanda è pertanto ritualmente proposta.

Nel merito, il Tribunale accerta che l’esecuzione è rimasta incompleta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare alcuna prova di un adempimento integrale. L’accoglimento del ricorso consegue quindi alla constatazione dell’inottemperanza rispetto ai capi condannatori non ancora eseguiti.

Il giudice ordina al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.

Il commissario è autorizzato a eseguire il giudicato anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e dai decreti attuativi, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso.

Sulle spese, il Tribunale applica il principio della soccombenza e liquida in favore dei ricorrenti la somma indicata nel dispositivo, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La misura tiene conto del limitato impegno difensivo richiesto da una causa avente a oggetto l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario di carattere seriale, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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